La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per reati legati agli stupefacenti, che aveva stipulato un concordato in appello. L'imputato lamentava la mancata applicazione nella massima estensione delle attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è consentito solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti o per una pronuncia difforme dall'accordo, e non per questioni relative alla quantificazione della pena, che si considerano rinunciate con l'accordo stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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