La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento in secondo grado, noto come 'concordato in appello'. L'imputato contestava la motivazione sull'entità della pena, ma la Corte ha ribadito che, dopo un accordo, il ricorso è consentito solo per vizi specifici, come l'illegalità della sanzione, e non per critiche sulla sua commisurazione, poiché tali doglianze si intendono rinunciate con l'accordo stesso.
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