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Concordato In Appello — Anno 2023

917 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Rinuncia ai motivi di appello: addio al ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato, condannato per tentata rapina aggravata e lesioni. L'Imputato lamentava la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e l'omessa valutazione di cause di non punibilità. La Suprema Corte ha chiarito che la rinuncia ai motivi di appello sul merito preclude la possibilità di contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti. Inoltre, non vi era alcun accordo effettivo sulla pena con la pubblica accusa, ma solo una rinuncia unilaterale. Di conseguenza, la formale rinuncia ai motivi di appello ha reso inammissibili le successive contestazioni di legittimità, confermando la condanna e infliggendo una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per rapina aggravata in concorso, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla propria responsabilità penale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta accettato il concordato in appello, l'imputato rinuncia a contestare la propria colpevolezza. Il ricorso di legittimità è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o per difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato, accusato di tentata rapina impropria, ha concordato la pena in secondo grado con la Procura. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la mancanza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare la qualificazione del fatto o la misura della pena, poiché l'accordo vincola interamente le parti e implica l'accettazione della qualificazione giuridica. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blindato non si può impugnare
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado con la Procura Generale tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della sanzione e la motivazione dei giudici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena esclude la possibilità di contestarla successivamente in sede di legittimità, a meno che la sanzione concordata non sia illegale. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e impedisce anche di far valere la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza d'appello. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo è vincolante e non si impugna
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in appello con il Procuratore Generale, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto, la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un negozio processuale vincolante e unitario. Con la stipulazione dell'accordo, la parte rinuncia contestualmente a far valere ogni altra questione di merito o di calcolo della sanzione, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, non è possibile impugnare unilateralmente i punti coperti dall'accordo una volta che questo sia stato ratificato dal giudice di secondo grado. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tre imputati. Per il primo, che aveva stipulato un concordato in appello, la Corte ha ribadito che non è possibile contestare il merito della decisione o la mancata assoluzione d'ufficio, salvo vizi sulla formazione della volontà o illegalità della pena. Per gli altri due, i giudici hanno confermato la responsabilità penale basandosi sul principio della doppia conforme di merito, che consente di integrare le motivazioni della sentenza di primo e secondo grado. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: pena annullata se manca l’accordo scritto
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la pena applicata dalla Corte di Appello di Brescia. La difesa lamentava l'illegittimità del calcolo della sanzione per un reato di droga, evidenziando un travisamento del concordato in appello concordato con il Procuratore Generale. La Cassazione ha rilevato una profonda incertezza sul reale contenuto dell'accordo e sul calcolo delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti. Non essendoci traccia scritta della proposta finale nel fascicolo, la Suprema Corte ha accolto il ricorso. Di conseguenza, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello per un nuovo esame della vicenda.
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Concordato in appello: lo sconto di pena non cancella la vigilanza
L'Imputato, condannato in primo grado a dieci anni di reclusione per tentato omicidio e a tre anni di libertà vigilata, ha proposto appello. Durante il secondo grado, le parti hanno raggiunto un concordato in appello per ridurre la pena a otto anni di reclusione, escludendo un'aggravante e rinunciando agli altri motivi di ricorso. Successivamente, l'Imputato ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la mancata rivalutazione della misura di sicurezza, sostenendo che sotto i dieci anni di pena la libertà vigilata non fosse più obbligatoria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la rinuncia ai motivi operata con il concordato in appello impedisce di contestare la misura di sicurezza, la quale non costituisce una pena illegale e può comunque essere rivalutata dal Magistrato di Sorveglianza. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
Tre imputati, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando il trattamento sanzionatorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena in appello comporta la rinuncia preventiva a far valere ulteriori questioni, determinando un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
Due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d'appello a seguito di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello, basato sull'accordo tra le parti sulla pena, comporta la rinuncia a far valere altre questioni. Questa rinuncia limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce un effetto preclusivo che impedisce di sollevare tali questioni anche nel successivo giudizio di legittimità. Di conseguenza, i ricorsi presentati per motivi non consentiti dalla legge sono stati respinti senza esame nel merito, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: tra recupero crediti e tentata estorsione
L'Imputata, accusata di tentata estorsione per aver preteso con violenza la restituzione di un credito, proponeva un concordato in appello chiedendo di riqualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte d'appello rifiutava l'accordo, ritenendo che la gravità delle minacce dimostrasse l'intenzione estorsiva. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputata, stabilendo che il rifiuto del concordato in appello basato su un'errata interpretazione della legge è contestabile. La Corte ha chiarito che il discrimine tra i due reati risiede nell'intenzione psicologica di esercitare un diritto legittimo, indipendentemente dalla gravità della violenza usata. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che ha applicato la pena concordata tra le parti. Il ricorso si basa sulla presunta mancanza di motivazione riguardo al calcolo della sanzione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è limitata a pochissimi casi eccezionali, come i vizi nella formazione della volontà o l'illegalità della pena. Non è possibile contestare la misura della pena concordata se questa rispetta i limiti di legge. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e impedisce successive contestazioni generiche. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la pena concordata vieta futuri ricorsi
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di appello sulla responsabilità penale e sulla recidiva. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando proprio la mancata esclusione della recidiva qualificata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello e la rinuncia ai motivi determinano una preclusione processuale insuperabile. Questa preclusione impedisce di ridiscutere in sede di legittimità i punti coperti dall'accordo. Di conseguenza, l'accordo sulla pena vincola le parti, precludendo qualsiasi successivo ricorso per Cassazione sulle questioni rinunciate. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputato, accusato inizialmente di riciclaggio, ha concordato in secondo grado la riqualificazione del fatto in ricettazione e la relativa sanzione tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto, ritenendolo un semplice incauto acquisto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena e la contestuale rinuncia ai motivi di appello determinano una preclusione processuale insuperabile. Questa preclusione impedisce di ridiscutere in sede di legittimità la responsabilità penale e la qualificazione del reato concordato. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato per rapina in secondo grado, propone ricorso per cassazione contestando il calcolo della pena base. La Corte d'Appello aveva applicato la sanzione concordata tra le parti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un vero e proprio accordo processuale non modificabile unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o i criteri di calcolo della stessa, a meno che la sanzione concordata non sia del tutto illegale. L'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: vietato ricorrere dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per rapina aggravata, concorda in secondo grado una riduzione di pena tramite il concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata spiegazione del calcolo della pena e il mancato riconoscimento della continuazione con una precedente condanna. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta siglato il concordato in appello, l'imputato non può contestare il calcolo della pena o i motivi a cui ha rinunciato, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o fuori dai limiti di legge. Di conseguenza, il ricorso viene rigettato con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni. In secondo grado, le parti avevano definito la pena tramite concordato in appello. Successivamente, la difesa ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo. Sono inammissibili le censure sul proscioglimento o sulla misura della pena, salvo il caso di sanzione illegale. L'imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
Il Ricorrente, condannato per ricettazione, ha concordato la pena di due anni di reclusione e ottocento euro di multa in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso lamentando difetti di motivazione sulla quantificazione della pena e sulle circostanze del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti che non può essere modificato unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la valutazione dei fatti concordati, a meno che la sanzione non sia palesemente illegale. Il Ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ripensamenti
Due imputati, condannati per tentato riciclaggio in concorso, concordano con la Procura Generale una riduzione della pena in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza di secondo grado. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità qualsiasi contestazione sui punti concordati, compresi i vizi di motivazione o la quantificazione della pena. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: concorda la pena ma fa ricorso, condannato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo condannato per rapina impropria aggravata. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ma successivamente ha proposto ricorso lamentando la mancata contestazione di un'aggravante. I giudici hanno chiarito che, una volta siglato l'accordo sulla pena, i motivi di impugnazione in Cassazione sono estremamente limitati e non possono riguardare questioni di merito già rinunciate o la valutazione delle aggravanti regolarmente contestate nell'atto di accusa.
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