La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado, hanno tentato di impugnare nuovamente la sentenza. Il caso chiarisce che il cosiddetto 'concordato in appello', previsto dall'art. 599 bis c.p.p., preclude qualsiasi ulteriore contestazione. Una volta che le parti si accordano sulla pena, rinunciando ad altri motivi di appello, non possono più sollevare censure sulla responsabilità o sulla quantificazione della sanzione. La decisione della Cassazione, quindi, conferma che l'accordo processuale ha un effetto definitivo e non può essere rimesso in discussione con un successivo ricorso.
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