La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro l'ordinanza di correzione di una sentenza. La Corte d'Appello aveva ridotto, tramite la procedura di correzione, la durata di alcune pene accessorie (come il divieto di espatrio e il ritiro della patente) per adeguarle alla pena principale, già diminuita in appello. L'imputato ha impugnato solo l'ordinanza di correzione, ritenendola illegittima. La Cassazione ha stabilito che, essendo la modifica a lui favorevole, mancava l'interesse a ricorrere. Il caso sancisce un principio importante sulla **correzione pene accessorie**: non si può contestare un provvedimento che, di fatto, migliora la propria posizione processuale.
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