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Concordato In Appello — Anno 2023

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917 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo sulla pena è irrevocabile
L'Imputata, condannata in secondo grado per reati di droga, ha concordato una pena di dieci mesi di reclusione e duemila euro di multa. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e lamentando vizi di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante che non può essere modificato unilateralmente. Le uniche contestazioni ammissibili riguardano vizi nella formazione della volontà delle parti o l'illegalità della pena applicata, elementi assenti nel caso di specie. Di conseguenza, l'accordo originario rimane valido e l'imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, condannato a sette anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, propone ricorso in Cassazione contestando la misura della pena stabilita tramite concordato in appello. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo liberamente stipulato tra le parti e ratificato dal giudice. Di conseguenza, tale patto non può essere modificato unilateralmente né contestato in sede di legittimità per motivi generici di mancanza di motivazione sulla pena. Le uniche contestazioni ammissibili riguardano i vizi nella formazione della volontà delle parti, la difformità della decisione rispetto all'accordo o l'illegalità della pena inflitta. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca i ricorsi
Un cittadino, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la definizione del procedimento con il concordato in appello comporta la rinuncia alle questioni precedentemente sollevate, determinando un effetto preclusivo che impedisce di riproporle in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: pena ridotta ma l’espulsione resta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero condannato per rapina aggravata. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, ha impugnato la sentenza lamentando la mancanza di motivazione sulla misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia, disposta già in primo grado. I giudici di legittimità hanno chiarito che, sebbene sia possibile impugnare le misure di sicurezza non incluse nell'accordo, l'imputato non aveva sollevato alcuna contestazione sul punto davanti alla Corte d'appello. Di conseguenza, non è possibile proporre per la prima volta in Cassazione questioni mai sottoposte al giudice di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la pena ridotta blocca il ricorso
L'Imputato, condannato in primo grado per rapina aggravata, raggiungeva un concordato in appello con il Procuratore Generale. L'accordo prevedeva la rideterminazione della pena a tre anni e otto mesi di reclusione, con rinuncia ai motivi di impugnazione sulla responsabilità. Successivamente, L'Imputato proponeva ricorso per cassazione contestando la ricostruzione dei fatti e la mancanza di motivazione sul proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione su motivi precedentemente rinunciati, limitando la cognizione della Suprema Corte solo a vizi sulla formazione della volontà dell'accordo o all'illegalità della pena. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta la Cassazione
L'Imputato, condannato per detenzione di un'ingente quantità di cocaina, ha concordato la pena in secondo grado avvalendosi del Concordato in appello. Nonostante l'accordo e la conseguente riduzione della pena, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza di alcune aggravanti e il diniego delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia preventiva ai motivi di appello, rendendo impossibile contestare in Cassazione questioni di merito già superate dal patto processuale. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo lo sconto di pena
Un uomo, condannato per furto commesso in un ufficio della Caritas, propone ricorso per Cassazione contestando la qualificazione del fatto come furto in privata dimora. In precedenza, la Corte d'Appello aveva ridotto la sanzione applicando il concordato in appello su accordo delle parti. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che l'accordo sul concordato in appello comporta la rinuncia implicita a contestare la qualificazione giuridica del fatto o altri motivi di merito nel successivo giudizio di legittimità. L'unica eccezione riguarda l'applicazione di una pena illegale. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e vieta i ripensamenti
I Ricorrenti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per Cassazione. Lamentavano la mancata motivazione dei giudici sul dovere di proscioglierli immediatamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno chiarito che, quando si sceglie la via dell'accordo sulla pena, non è possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento, né la misura della sanzione concordata, a meno che la pena non sia del tutto illegale. I Ricorrenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina aggravata e porto di coltello. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ma successivamente ha impugnato la decisione contestando l'entità della sanzione inflitta. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla pena, una volta formalizzato e recepito dal giudice, costituisce un patto processuale liberamente stipulato dalle parti. Di conseguenza, esso non può essere modificato unilateralmente attraverso un successivo ricorso per cassazione, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che azzera i ricorsi successivi
L'Imputato, condannato in primo grado per lesioni personali aggravate, propone concordato in appello rinunciando ai motivi di gravame per ottenere una riduzione di pena. Successivamente, propone ricorso per cassazione contestando la qualificazione giuridica del fatto e la sussistenza del dolo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia definitiva alle altre questioni di merito. Tale rinuncia produce un effetto preclusivo che impedisce di riproporre le stesse censure in sede di legittimità, salvo vizi sulla formazione della volontà o illegalità della pena.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso in Cassazione
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza emessa a seguito di concordato in appello per reati in materia di stupefacenti. Con il ricorso, ha lamentato la mancanza di motivazione circa l'insussistenza dei presupposti per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato può ricorrere in Cassazione solo per vizi legati alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati o sulla mancata valutazione del proscioglimento d'ufficio, a meno che la pena applicata non sia illegale. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: confermata la sospensione della patente
Il Conducente, imputato per omicidio stradale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, a seguito di concordato in appello, aveva ridotto la pena e applicato la sospensione della patente per due anni. L'imputato contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la durata della sospensione della patente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, non è possibile contestare in cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della patente era stata adeguatamente motivata e ridotta dai giudici di secondo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena esclude il ricorso
Il Ricorrente, condannato per reati in materia di stupefacenti, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla mancata riqualificazione giuridica del fatto, dopo aver ottenuto una rideterminazione della pena tramite concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in cassazione è limitato esclusivamente a questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della pronuncia del giudice. Non sono ammissibili censure su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena, salvo il caso di sanzione illegale. Di conseguenza, il Ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Reati prescritti e riduzione della confisca: ricorso respinto
Il Professionista ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza d'appello che, dichiarando prescritti alcuni reati di truffa e falso, aveva ridotto l'importo della confisca. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione sui criteri di calcolo della riduzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. I giudici hanno chiarito che la corte territoriale aveva specificato con precisione le somme escluse, corrispondenti al profitto dei singoli reati prescritti (ossicodone e vaccinazioni). Di conseguenza, la determinazione della riduzione della confisca era corretta e ampiamente motivata. La Corte ha inoltre escluso la condanna alle spese in favore della parte civile, poiché l'oggetto del giudizio riguardava solo la misura di sicurezza patrimoniale.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
L'Imputata, condannata per furto in abitazione e false dichiarazioni, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata riqualificazione del reato in tentato furto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'adesione al concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di merito sulla responsabilità penale. Di conseguenza, non è possibile contestare la qualificazione giuridica del fatto, salvo che si riscontrino vizi sulla volontà dell'accordo o l'applicazione di una pena illegale. L'Imputata è stata condannata anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Attenuanti generiche: se lo sconto è minimo serve una motivazione
L'Imputato veniva condannato in appello a nove anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte territoriale riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche ma riduceva la pena base di dieci anni di un solo anno, a fronte di una riduzione massima consentita di oltre tre anni, senza fornire alcuna motivazione per tale scelta minima. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che l'onere di motivazione sulla riduzione di pena è tanto più rigoroso quanto minore è lo sconto concesso. La sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per un nuovo calcolo della pena.
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Concordato in appello: il no del giudice non lo rende incompatibile
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di due soggetti condannati per traffico di ingenti quantitativi di droga (eroina e cocaina). Il fulcro della decisione riguarda la richiesta di concordato in appello. La difesa sosteneva che il giudice che rifiuta il concordato in appello diventi incompatibile a giudicare il merito del processo. La Suprema Corte ha respinto questa tesi, stabilendo che non vi è alcuna incompatibilità poiché la valutazione avviene nella stessa fase processuale e sugli stessi atti. Inoltre, la Corte ha confermato l'esclusione della lieve entità del fatto, data l'enorme quantità di stupefacenti sequestrata (oltre 32 kg), e la legittimità dell'aggravante per il ruolo di coordinamento di uno dei soggetti. Di conseguenza, i ricorsi sono stati rigettati e dichiarati inammissibili, con condanna alle spese.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da diversi soggetti condannati in primo grado. Gli imputati avevano concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando contestualmente ai motivi di impugnazione. Successivamente, hanno proposto ricorso per Cassazione contestando la responsabilità penale e la quantificazione della sanzione. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello e la correlata rinuncia ai motivi determinano una preclusione processuale insuperabile. Di conseguenza, il giudice d'appello deve motivare esclusivamente sulla congruità della pena concordata, e gli imputati non possono più contestare la propria responsabilità o altri aspetti del merito in sede di legittimità.
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Patto sulla pena e ricorso: stop per traffico di stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di diversi imputati condannati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Cinque di loro avevano concordato la pena in appello, rinunciando ai motivi di gravame, rendendo così nullo il successivo ricorso in Cassazione. Un sesto imputato, detenuto, contestava la sua partecipazione al sodalizio criminoso, sostenendo che la condanna si basasse solo sul suo stato di detenzione. La Suprema Corte ha rigettato la tesi, evidenziando che le intercettazioni telefoniche dimostravano il suo ruolo attivo nel pianificare l'inserimento della compagna nella rete di spaccio, fornendole supporto logistico e istruzioni operative. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Reato continuato e pene diverse: la Cassazione fissa le regole
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per tentata rapina, lesioni e porto abusivo di armi. L'imputato aveva concordato la pena in appello, ma ha successivamente contestato il calcolo dell'aumento di pena applicato a titolo di reato continuato. I giudici di legittimità hanno chiarito che il meccanismo del reato continuato si applica anche in presenza di reati puniti con pene di natura diversa (eterogenee). In questi casi, il calcolo dell'aumento per i reati minori (satelliti) deve seguire il criterio della pena unitaria progressiva, rispettando la tipologia di sanzione prevista per la violazione minore. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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