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Concordato In Appello — Anno 2023

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917 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: lo sconto di pena vieta il ricorso
L'Imputato, condannato per cessione di stupefacenti e tentata estorsione, aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di un possibile proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione, comprese le questioni rilevabili d'ufficio o la qualificazione del reato. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di presentare ricorso per motivi diversi da quelli concordati. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena esclude il ricorso
Due imputati, condannati in appello per traffico di stupefacenti dopo aver concordato la pena, ricorrono in Cassazione. Il Primo Imputato contesta la qualificazione del reato e l'aggravante, mentre il Secondo Imputato lamenta la mancata traduzione dal carcere per l'udienza. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il Concordato in appello comporta la rinuncia a far valere in sede di legittimità questioni di merito o di rito, salvo che la pena concordata sia illegale. Inoltre, la partecipazione all'udienza del detenuto richiede una specifica richiesta scritta del difensore, omessa nel caso di specie. I ricorrenti vengono condannati alle spese e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Gli Imputati, condannati per spaccio di lieve entità in concorso, hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediato dopo aver concordato la pena in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice. Non si possono contestare motivi già rinunciati o la mancata applicazione del proscioglimento immediato, a meno che la pena applicata non sia illegale. Di conseguenza, gli imputati hanno perso il ricorso e sono stati condannati a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
Il Ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti per reati in materia di stupefacenti. L'imputato lamentava la mancata valutazione da parte dei giudici di secondo grado delle condizioni per un proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato esclusivamente a questioni legate alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello, emessa a seguito di concordato in appello per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione da parte del giudice di secondo grado delle condizioni per il proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato esclusivamente a questioni sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, non si possono contestare la mancata applicazione del proscioglimento o vizi sulla determinazione della pena, salvo che quest'ultima sia illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello ignorato: annullata la condanna
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato, annullando la sentenza della Corte d'Appello. L'Imputato e il Pubblico Ministero avevano presentato una richiesta congiunta di concordato in appello per rideterminare la pena applicando la continuazione con una precedente condanna. Tuttavia, i giudici di secondo grado avevano rideterminato la pena in via autonoma, omettendo del tutto di pronunciarsi sull'accordo raggiunto dalle parti. La Cassazione ha stabilito che il giudice d'appello non può ignorare l'accordo sulla pena concordata e ha rinviato il caso a un'altra sezione per una nuova valutazione.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato, accusato di rapina e lesioni personali, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'errata qualificazione giuridica dei fatti e il mancato proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere qualsiasi contestazione successiva, inclusa la qualificazione del reato, salvo il caso di pena illegale. Inoltre, il giudice d'appello non deve motivare l'assenza di cause di proscioglimento, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione delle cause di proscioglimento da parte dei giudici di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare la mancata applicazione delle cause di proscioglimento, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o l'illegalità della pena stessa. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
I Ricorrenti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare in Cassazione la misura della sanzione o la valutazione delle attenuanti, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale o fuori dai limiti edittali. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Amministratore di una società fallita, condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta, concorda in appello una riduzione della pena a due anni di reclusione con sospensione condizionale. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sul suo proscioglimento e sulla mancata riduzione delle pene accessorie. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio. Inoltre, la riduzione della pena principale non comporta automaticamente la riduzione delle pene accessorie fallimentari, se queste non erano parte dell'accordo.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato, accusato di reati fallimentari, ha stipulato un concordato in appello rinunciando ai motivi di gravame in cambio di una pena concordata. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione di una circostanza attenuante prevista dalla legge fallimentare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena in secondo grado, ossia il concordato in appello, comporta la rinuncia definitiva a far valere altre questioni, determinando un effetto preclusivo che impedisce di riproporre tali contestazioni nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, l'accordo vincola le parti e preclude qualsiasi successivo ricorso sui punti rinunciati, confermando la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso personale in Cassazione: il divieto che costa caro
L'Imputato, condannato per furto pluriaggravato e utilizzo illecito di carte di debito, ha concordato la pena in appello rinunciando agli altri motivi di gravame. Successivamente, ha presentato un ricorso personale in Cassazione lamentando la mancata riqualificazione del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per due ragioni principali. In primo luogo, a seguito della riforma del 2017, il ricorso personale in Cassazione non è più consentito, richiedendosi la firma esclusiva di un difensore abilitato. In secondo luogo, l'accordo sulla pena (concordato) preclude la possibilità di contestare la qualificazione giuridica dei fatti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: lo sconto di pena blocca il ricorso
Due imputati, condannati per bancarotta fraudolenta, concordano in appello una riduzione della pena rinunciando agli altri motivi di ricorso, secondo la procedura del concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione lamentando l'assenza di prove per la loro condanna. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. preclude la possibilità di riproporre in sede di legittimità le questioni di merito a cui si era rinunciato. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per ricettazione, detenzione di armi e spaccio di droga, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che chi sceglie il concordato in appello rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, non è possibile contestare la mancata motivazione sul proscioglimento, salvo casi eccezionali come l'illegalità della pena o vizi nella formazione della volontà. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
Due imputati, condannati in secondo grado per estorsione e violazioni delle norme antimafia, concordano la pena di due anni di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione lamentando la mancata motivazione sul riconoscimento della recidiva. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che il concordato in appello costituisce un accordo processuale liberamente stipulato dalle parti e non modificabile unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena o la valutazione delle circostanze, salvo il caso di pena illegale o vizi del consenso. I ricorrenti vengono condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato sulla pena in appello: l’accordo non si tocca
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un cittadino contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva recepito l'accordo sulla pena. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di concordato sulla pena in appello, il controllo del giudice di secondo grado si limita esclusivamente alla verifica della legalità della sanzione concordata tra le parti. Il giudice non può modificare l'accordo né valutarne la congruità, potendo solo accogliere o rigettare la richiesta in blocco. Poiché la pena applicata corrispondeva esattamente a quella pattuita ed era conforme alla legge, il ricorso dell'imputato è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Correzione di errore materiale: la svista non salva il condannato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per furto aggravato. La Corte d'Appello aveva corretto un'omissione nella motivazione della sentenza di secondo grado, che non menzionava la conferma dei risarcimenti civili, sebbene il dispositivo contenesse già la condanna alle spese legali. Il ricorrente sosteneva che tale modifica non rientrasse nei casi di correzione di errore materiale. I giudici di legittimità hanno invece confermato che la correzione di errore materiale è pienamente legittima quando serve a rimediare a una svista formale che non altera la sostanza della decisione. Nel caso specifico, l'accordo sulla pena (concordato) implicava la rinuncia ai motivi di merito, rendendo la conferma dei risarcimenti un atto dovuto e logico. Il ricorrente perde la causa e viene condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: se accetti la pena non puoi più ricorrere
L'Imputato ha definito il processo di secondo grado tramite concordato in appello, concordando una pena di quattro anni di reclusione e cinque anni di pene accessorie. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando che la durata delle pene accessorie superasse la pena principale e contestando il difetto di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sulla sua congruità. Il ricorso per cassazione dopo un concordato è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà o a ipotesi di pena illegale, non ravvisabili nel caso di specie. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Inammissibilità dell’appello: ricorso generico contro condanna solida
L'Imputato, condannato in primo grado per reati in materia di stupefacenti, proponeva appello contestando la severità della pena e richiedendo le attenuanti generiche e la sospensione condizionale. La Corte d'Appello dichiarava l'atto inammissibile per genericità, non avendo la difesa contestato i precedenti penali e la commissione del reato sotto misura cautelare. L'Imputato ricorreva quindi in Cassazione, lamentando la violazione del diritto di difesa e l'impossibilità di accedere al concordato. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'inammissibilità dell'appello poiché i motivi di impugnazione non si confrontavano in modo specifico con la decisione del primo giudice. Di conseguenza, l'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: se firmi l’accordo non puoi ripensarci
L'Imputato, condannato per truffa e violenza privata, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di impugnazione in Cassazione. Non è possibile contestare la mancata applicazione del proscioglimento d'ufficio dopo aver liberamente concordato la pena, a meno che non vi siano vizi sulla formazione della volontà o sull'accordo stesso. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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