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Concordato In Appello — Anno 2023

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917 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una cittadina contro la sentenza della Corte di Appello. La decisione si fonda sul fatto che la ricorrente aveva precedentemente stipulato un concordato in appello sulla pena, rinunciando ai motivi di gravame originari. Di conseguenza, la legge non consente di impugnare la sentenza per motivi diversi o incompatibili con l'accordo raggiunto. La Suprema Corte ha quindi confermato la validità del patteggiamento in secondo grado e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
Due imputati, dopo aver ottenuto una riduzione di pena davanti alla Corte d'Appello grazie al concordato in appello, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di prove della loro colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, quando si perfeziona il concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sulla mancanza di cause di proscioglimento o sull'inutilizzabilità delle prove, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: inutile il ricorso per le attenuanti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de L'Imputato contro la sentenza d'appello che aveva rideterminato la sua pena per furto. La decisione di secondo grado era frutto di un concordato in appello, istituto con cui le parti concordano la pena rinunciando ai motivi di impugnazione. L'Imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'omessa applicazione del minimo edittale. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'accordo sulla pena preclude qualsiasi successiva contestazione sulla misura della sanzione o sulle attenuanti, a meno che la pena concordata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputata, condannata per furto aggravato in abitazione, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti. Una volta ratificato dal giudice, non è possibile contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche o la motivazione sul punto, salvo che la pena concordata sia illegale o vi siano vizi nella formazione della volontà delle parti. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Associazione a delinquere: quando la famiglia diventa un clan
Una complessa rete familiare dedita a furti in abitazione e truffe ad anziani è stata condannata per il reato di associazione a delinquere. I membri del gruppo sostenevano che i loro reati fossero frutto di accordi occasionali facilitati dai legami di parentela, configurando un semplice concorso di persone. La Corte di Cassazione ha invece confermato la sussistenza dell'associazione a delinquere, stabilendo che il vincolo familiare non esclude la consorteria criminale, ma anzi ne accresce la pericolosità e l'affidabilità interna. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi dei condannati, confermando le pene inflitte nei precedenti gradi di giudizio e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
Il Ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello emessa a seguito di concordato in appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché le contestazioni sul mancato riconoscimento di cause di non punibilità erano del tutto generiche. Inoltre, il Ricorrente aveva precedentemente rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità penale proprio per accedere al concordato in appello. Di conseguenza, la Cassazione ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione personale: la firma dell’imputato costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto direttamente dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Torino. Quest'ultima aveva ridotto la pena a seguito di concordato in appello. L'imputato ha presentato un ricorso per cassazione personale lamentando la mancata applicazione del proscioglimento immediato e l'eccessività della pena. I giudici di legittimità hanno ribadito che, dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione personale non è più consentito: l'atto deve essere firmato da un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Inoltre, i motivi proposti erano incompatibili con il concordato in appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo è blindato e non si contesta
L'Imputato era stato condannato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, avendo occultato oltre 55 kg di sigarette nella propria abitazione. In secondo grado, le parti giungevano a un accordo sulla pena tramite il concordato in appello. Successivamente, l'Imputato proponeva ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e contestando il calcolo della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la sospensione condizionale non faceva parte dell'accordo originario e che, una volta siglato il concordato in appello, non è possibile contestare unilateralmente la misura della pena concordata, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
Due soggetti, condannati in primo grado per rapina e lesioni, concordano in secondo grado una riduzione della pena a tre anni e sei mesi di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e l'applicazione delle pene accessorie. La Corte di Cassazione dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena preclude la possibilità di contestare in sede di legittimità i motivi rinunciati o la congruità della sanzione pattuita. Inoltre, le pene accessorie, essendo obbligatorie per legge, sfuggono all'accordo delle parti e devono essere applicate d'ufficio dal giudice. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la colpevolezza e la misura della pena stabilita in appello. Tuttavia, la decisione di secondo grado era stata presa tramite concordato in appello, una procedura in cui le parti si accordano sulla pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si sceglie il concordato in appello, non si possono contestare in cassazione la colpevolezza o la congruità della pena, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o vi siano vizi nel consenso. L'Imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
L'Imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva rideterminato la pena in seguito a un concordato in appello. La ricorrente lamentava la mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si stipula un concordato in appello, il ricorso in Cassazione è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o a difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare la mancata applicazione del proscioglimento immediato o vizi sulla pena, a meno che questa non sia illegale. Di conseguenza, l'Imputata ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: la Cassazione blocca il ricorso sulla pena
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti tramite concordato in appello per reati in materia di stupefacenti. L'Imputato lamentava la mancata applicazione del proscioglimento e l'eccessività della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sull'illegalità della pena. Di conseguenza, l'Imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello negato: la Cassazione conferma le condanne
Due soggetti, condannati in appello per detenzione e spaccio di cocaina, ricorrono in Cassazione. Il primo ricorrente lamenta la mancata valutazione di un presunto concordato in appello e il diniego delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente contesta il calcolo della recidiva reiterata e specifica applicata dai giudici di merito. La Suprema Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici chiariscono che non vi è stato alcun reale accordo tra le parti per un concordato in appello, ma solo una rinuncia parziale ai motivi di impugnazione. Inoltre, confermano la correttezza del calcolo della recidiva reiterata, giustificata dai numerosi precedenti penali per reati della stessa indole lucrativa. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e sono condannati a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Riciclaggio di autovetture: smontare pezzi non è ricettazione
I membri di un'organizzazione criminale dedita allo smontaggio e alla rivendita di pezzi di ricambio di veicoli rubati sono stati condannati per associazione a delinquere, ricettazione e riciclaggio. Gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la gravità delle pene e la qualificazione giuridica dei fatti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. I giudici hanno stabilito che lo smontaggio di veicoli rubati e l'apposizione di targhe false integrano il reato di riciclaggio di autovetture e non la semplice ricettazione, in quanto tali condotte sono dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei mezzi. Inoltre, chi concorda la pena in appello non può successivamente contestarne l'entità.
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Concordato in appello: l’accordo blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro la sentenza che aveva applicato la pena concordata tra le parti in secondo grado. L'imputato lamentava la mancanza di motivazione sulla responsabilità e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso per cassazione è limitato a vizi specifici, come la formazione della volontà o l'illegalità della pena. Le contestazioni sulla valutazione delle prove e sulla misura della sanzione sono quindi inammissibili. Inoltre, la Corte d'Appello aveva ampiamente motivato il diniego della sospensione condizionale basandosi sulla pericolosità del soggetto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione del giudice sulla sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione sull'accertamento del reato. Questa rinuncia genera una preclusione processuale che impedisce di contestare la responsabilità penale in sede di legittimità. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
Un uomo condannato per rapina aggravata ha concordato la pena in secondo grado con la Procura tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione della sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a qualsiasi altro motivo di impugnazione. Di conseguenza, l'imputato non può contestare la decisione concordata. La Cassazione ha quindi confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
Due soggetti, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, hanno presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena comporta la rinuncia a qualsiasi altro motivo di impugnazione, compresi quelli sulla quantificazione della sanzione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che blocca il ricorso
Due imputati condannati in primo grado per rapina concordano in secondo grado una riduzione della pena tramite il concordato in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione contestando il calcolo della sanzione e il bilanciamento delle attenuanti. La Suprema Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Uno dei ricorrenti ha infatti rinunciato all'impugnazione, mentre l'altro ha sollevato censure non consentite. La Corte ribadisce che il ricorso contro sentenze basate sul concordato in appello è limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sulla mancanza di consenso o sull'illegalità della pena. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena esclude il ricorso
Un uomo, condannato per rapina, concorda in appello una riduzione della pena a un anno e otto mesi di reclusione tramite il concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sulla quantificazione della pena e l'omessa valutazione di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, una volta raggiunto l'accordo in secondo grado e rinunciato ai motivi di impugnazione, l'imputato può ricorrere in Cassazione solo per vizi legati alla formazione della volontà, al consenso del Procuratore Generale o a difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, il ricorrente perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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