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Concordato In Appello — Anno 2023

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917 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Concordato In Appello

Provvedimenti

Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta il ricorso
L'Imputato, accusato di furto in abitazione, ha concordato in secondo grado una pena di due anni e quattro mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata valutazione delle sue condizioni personali. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, i motivi di ricorso sono strettamente limitati dalla legge. Non è possibile contestare la misura della pena concordata o la motivazione della sentenza, a meno che la sanzione non sia illegale o fuori dai limiti edittali. Di conseguenza, l'accordo sulla pena resta valido e l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena esclude l’assoluzione
L'Imputato, accusato di associazione a delinquere e furti aggravati, ha concordato la pena in secondo grado. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte della Corte d'appello circa l'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, in caso di concordato in appello, il giudice di secondo grado non deve motivare il mancato proscioglimento dell'imputato. La rinuncia ai motivi d'appello limita infatti la cognizione del giudice ai soli punti concordati, escludendo la necessità di una valutazione d'ufficio sulle cause di non punibilità. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: lo sconto di pena vieta i ripensamenti
Tre imputati venivano condannati in secondo grado per reati di droga dopo aver raggiunto un accordo sulla pena tramite il concordato in appello. Successivamente, proponevano ricorso in Cassazione: il primo contestava la confisca di somme di denaro, mentre gli altri due lamentavano l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per il primo ricorrente, la contestazione sulla confisca è risultata generica. Per gli altri due, la Corte ha chiarito che il concordato in appello e la conseguente rinuncia ai motivi di gravame precludono la possibilità di ridiscutere in sede di legittimità le questioni di merito rinunciate, come la sussistenza delle circostanze aggravanti. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Spaccio di stupefacenti: il patto sulla pena blocca la Cassazione
Diversi soggetti, condannati per spaccio di stupefacenti, hanno proposto ricorso in Cassazione. Alcuni imputati avevano concordato la pena in appello (concordato in appello), ma hanno comunque tentato di contestare la sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i loro ricorsi, ribadendo che l'accordo sulla pena preclude successive contestazioni, salvo casi eccezionali di illegalità della sanzione. Per gli altri ricorrenti, la Corte ha respinto le richieste di riconoscimento della lieve entità del fatto e delle attenuanti generiche. I giudici hanno evidenziato la stabilità dell'attività criminosa e l'assenza di elementi positivi di ravvedimento, confermando integralmente le condanne e disponendo il pagamento delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie.
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Concordato in appello: la pena concordata blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da due imputati contro la sentenza della Corte di appello che aveva applicato le pene concordate per reati di droga. I giudici di legittimità hanno ribadito che il concordato in appello limita fortemente la possibilità di ricorrere in Cassazione. Sono infatti proponibili solo le doglianze relative alla formazione della volontà delle parti o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo. Di conseguenza, le contestazioni sulla sussistenza di circostanze aggravanti o sulla determinazione della pena, non traducendosi in una sanzione illegale, risultano inammissibili. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato in secondo grado per reati di droga. L'imputato aveva concordato la pena con la Procura generale, ma successivamente ha impugnato la decisione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno chiarito che il concordato in appello comporta la rinuncia implicita ai motivi non concordati. Di conseguenza, non è possibile contestare la mancata applicazione delle cause di non punibilità se si è scelto liberamente di accordarsi sulla pena. L'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso successivo
L'Imputato, condannato in primo grado per tentato omicidio, ha ottenuto in secondo grado una riduzione della pena grazie a un concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello circa l'assenza di cause di proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sui motivi d'appello limita la cognizione del giudice ai soli punti concordati. La rinuncia ai motivi sulla responsabilità penale implica l'accettazione della colpevolezza e l'inesistenza di cause di non punibilità. Di conseguenza, il giudice non deve motivare il mancato proscioglimento d'ufficio. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
L'Imputato, dopo aver concordato in secondo grado una riduzione della pena a due anni di reclusione e quattromila euro di multa tramite l'istituto del concordato in appello, ha proposto ricorso per Cassazione. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione della sentenza d'appello riguardo alla sua responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli motivi non rinunciati. Di conseguenza, la Corte d'appello non deve motivare nuovamente sulla responsabilità, valendo la decisione di primo grado. Inoltre, l'accordo liberamente stipulato non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso se si rinuncia ai motivi
L'Imputato propone ricorso per cassazione lamentando che la Corte d'Appello, nell'accogliere la richiesta di concordato in appello, non abbia motivato sulla mancanza di presupposti per un proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di impugnazione. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non ha l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento preliminare, poiché la sua cognizione è limitata dall'accordo delle parti. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la Cassazione fissa i limiti della motivazione
L'Imputato, condannato per rapina pluriaggravata e porto d'armi, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione da parte del giudice d'appello circa l'assenza di cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che nel concordato in appello il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento, poiché la rinuncia ai motivi di impugnazione limita la sua cognizione. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo è vincolante e non si tocca
L'Imputato, condannato in appello per estorsione e furto aggravato, aveva concordato la pena di due anni e otto mesi di reclusione. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata pronuncia di proscioglimento e contestando la misura della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello costituisce un accordo vincolante tra le parti, non modificabile unilateralmente. Di conseguenza, non è possibile contestare in Cassazione la determinazione della pena o aspetti di merito, a meno che non si tratti di pena illegale o di vizi sulla formazione della volontà. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo impedisce il ricorso successivo
L'Imputato ha concordato la pena con il Pubblico Ministero in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi di impugnazione presentati non rientravano tra quelli tassativamente consentiti dalla legge dopo un accordo sulla pena. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo esclude il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello che aveva applicato la pena concordata tra le parti. La difesa lamentava la mancanza di motivazione sulla mancata assoluzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione ordinari. Di conseguenza, non è possibile contestare la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediato. Il ricorso è ammesso solo per vizi sulla formazione della volontà, sul consenso del pubblico ministero o sulla illegalità della pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca la Cassazione
Due imputati, dopo aver ottenuto una riduzione di pena concordata in secondo grado tramite il concordato in appello, hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorrente lamentava la mancata valutazione delle cause di proscioglimento, mentre il secondo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che, una volta stipulato l'accordo sulla pena, il ricorso in cassazione è limitato esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà, sulla mancanza di consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si contesta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento. L'uomo aveva precedentemente concordato una pena di un anno e sei mesi di reclusione in secondo grado. Successivamente, ha impugnato la decisione sostenendo che la pena fosse illegale a causa di una valutazione astratta della gravità del reato. I giudici di legittimità hanno ribadito che il concordato in appello limita fortemente i motivi di ricorso. La pena concordata non può essere contestata se rientra nei limiti edittali previsti dalla legge. L'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato alle spese processuali.
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Inutilizzabilità delle intercettazioni: l’urgenza batte la forma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per spaccio di stupefacenti di lieve entità. Il Primo Imputato contestava l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite presso una sala d'ascolto della polizia giudiziaria anziché della Procura. La Corte ha chiarito che le ragioni di eccezionale urgenza e l'inagibilità della struttura della Procura giustificano l'uso di impianti esterni, escludendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni. Il Secondo Imputato, avendo concordato la pena in appello, non poteva proporre ricorso per motivi di merito o per la mancata valutazione del proscioglimento. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di tremila euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: il rigetto non rende il giudice parziale
Due imputati, condannati per reati di droga, hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando il rigetto della loro richiesta di concordato in appello da parte dei giudici di secondo grado. Secondo la difesa, i giudici che avevano respinto l'accordo sulla pena avrebbero dovuto astenersi o essere ricusati per parzialità. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno chiarito che il rigetto del concordato in appello non rende il giudice incompatibile né giustifica la ricusazione, poiché si tratta di una valutazione provvisoria interna alla stessa fase del processo. Confermata anche la legittimità del diniego delle attenuanti generiche, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: no a sconti
Due imputati, condannati per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, hanno proposto ricorso per Cassazione. Il primo ha contestato la legittimità costituzionale delle severe pene minime previste dalla legge e la quantificazione della propria sanzione. Il secondo ha lamentato la mancanza di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. I giudici hanno chiarito che le pene severe per il narcotraffico sono giustificate dalla tutela della salute pubblica e che la discrezionalità del legislatore in materia sanzionatoria è legittima. Inoltre, la motivazione sulla pena è adeguata se si attesta vicino al minimo edittale o se valorizza il ruolo fiduciario del reo. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato, condannato per ricettazione e possesso di documenti falsi, concorda la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessiva entità della pena. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il concordato in appello vincola le parti: non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena concordata o la mancata concessione di attenuanti a cui si è rinunciato, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può impugnare
Due condannati hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la misura della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, dopo aver precedentemente raggiunto un accordo di concordato in appello. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, una volta perfezionato il concordato in appello con la ratifica del giudice, l'accordo costituisce un negozio processuale non revocabile unilateralmente. Di conseguenza, le parti non possono contestare la congruità della pena in sede di legittimità, salvo il caso in cui si tratti di una pena illegale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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