La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello, intendeva contestare la confisca dei beni. La Suprema Corte ha stabilito che l'adesione al concordato in appello, in assenza di specifiche riserve a verbale, comporta la rinuncia implicita a tutti i motivi di gravame non riguardanti la pena, inclusi quelli relativi alle misure patrimoniali. Inoltre, trattandosi di confisca obbligatoria per reati di usura, la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata.
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