La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello per il reato di furto in abitazione, tentava di contestare la qualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che il concordato in appello implica la rinuncia ai motivi di gravame precedentemente proposti, rendendo impossibile riaprire questioni sulla natura del reato o sulla tipologia dell'immobile oggetto della condotta, salvo casi di illegalità della pena o vizi nella formazione della volontà.
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