Concordato in Appello: Quando è Ammissibile il Ricorso per Prescrizione
Il concordato in appello rappresenta uno strumento processuale che permette di definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Ma cosa accade se, prima di tale accordo, il reato si è già estinto per prescrizione? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto chiarimenti cruciali, distinguendo tra motivi di ricorso ammissibili e non.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, accogliendo le richieste di concordato in appello, aveva riformato una precedente condanna del Tribunale. Due imputati avevano proposto ricorsi separati alla Corte di Cassazione, ma con motivazioni molto diverse.
Il primo ricorrente sosteneva che il reato a lui contestato (ai sensi dell’art. 648 c.p.) si fosse estinto per prescrizione prima ancora della pronuncia della sentenza d’appello, e che tale circostanza dovesse essere dichiarata nonostante l’accordo sulla pena.
Il secondo ricorrente, invece, lamentava la violazione di legge per mancata motivazione sugli elementi costitutivi di un diverso reato (art. 73 D.P.R. 309/1990), chiedendo di fatto un proscioglimento nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha adottato due decisioni opposte per i due ricorsi, delineando con precisione i confini dell’impugnabilità della sentenza di concordato in appello.
- Ricorso per prescrizione: Accolto. Il ricorso del primo imputato è stato ritenuto fondato. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato estinto, rideterminando la pena residua.
- Ricorso nel merito: Inammissibile. Il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi non consentiti in questa sede. Di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Concordato in Appello e Prescrizione
Il punto centrale della decisione riguarda l’ammissibilità del ricorso fondato sulla prescrizione. La Cassazione, richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 19415/2023), ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso contro una sentenza di concordato in appello è ammissibile se si deduce l’omessa dichiarazione di una causa di estinzione del reato, come la prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza stessa.
Nel caso specifico, la Corte ha calcolato i termini di prescrizione, tenendo conto dei periodi di sospensione, e ha concluso che il termine massimo era effettivamente scaduto (il 7/8/2023) prima della sentenza d’appello. Poiché non emergevano elementi per un proscioglimento nel merito dell’imputato con formula piena, la Corte ha dovuto dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Questo dimostra che l’accordo sulla pena non può “sanare” una causa di estinzione già verificatasi.
Le Motivazioni: I Limiti del Ricorso contro il Concordato in Appello
Per il secondo ricorrente, l’esito è stato opposto. La Corte ha spiegato che, in tema di concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare in modo approfondito sul mancato proscioglimento dell’imputato per le cause previste dall’art. 129 c.p.p. (es. il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso). La ragione è legata all’effetto devolutivo dell’impugnazione: una volta che l’imputato rinuncia ai motivi d’appello per raggiungere un accordo sulla pena, la cognizione del giudice si limita ai motivi non oggetto di rinuncia.
Di conseguenza, le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento nel merito diventano inammissibili. L’unica eccezione, come visto, è la prescrizione maturata prima della sentenza, che opera di diritto e deve essere sempre rilevata.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre due importanti indicazioni pratiche:
- La prescrizione prevale sul concordato: L’accordo sulla pena non impedisce di far valere l’estinzione del reato se questa si è verificata prima della sentenza. La difesa deve sempre verificare attentamente i termini di prescrizione, anche in fase di accordo.
- Il concordato è una rinuncia: Aderire a un concordato in appello implica una rinuncia ai motivi di impugnazione sul merito della vicenda. Non è possibile, dopo aver raggiunto un accordo sulla sanzione, contestare in Cassazione la sussistenza del reato o la colpevolezza, a meno che non si tratti di nullità assolute o cause di non punibilità evidenti e immediatamente rilevabili.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se si contesta l’omessa dichiarazione di una causa di estinzione del reato (come la prescrizione) maturata prima della sentenza. Non è invece ammissibile per contestare il merito della colpevolezza, poiché l’accordo implica la rinuncia a tali motivi.
Perché un ricorso basato sulla prescrizione è stato accolto e uno sul merito è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso per prescrizione è stato accolto perché la prescrizione è una causa di estinzione del reato che opera di diritto e deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio, se maturata prima della sentenza. Il ricorso nel merito è stato dichiarato inammissibile perché, con l’accordo sulla pena, l’imputato ha rinunciato a contestare la propria responsabilità, limitando la cognizione del giudice ai soli aspetti non coperti dalla rinuncia.
Cosa succede se il reato si prescrive prima della sentenza di concordato in appello?
La Corte di Cassazione deve annullare la sentenza limitatamente al reato prescritto. Se vi sono altri reati non prescritti, la Corte provvede a rideterminare la pena complessiva escludendo quella relativa al capo d’imputazione estinto.