Una ricorrente ha impugnato in Cassazione una sentenza emessa a seguito di 'concordato in appello', lamentando vizi di motivazione su un capo d'imputazione. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'accordo sulla pena implica la rinuncia a contestare la responsabilità penale. Il ricorso è consentito solo per vizi nella formazione della volontà, nel consenso del PM o per pene illegali, non per motivi a cui si è rinunciato con il concordato in appello.
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