La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di 'concordato in appello' (patteggiamento in appello). La Corte ha ribadito che l'impugnazione è possibile solo per vizi specifici, come quelli relativi alla formazione della volontà, e non per contestare la determinazione della pena, poiché tali doglianze si considerano rinunciate con l'accordo stesso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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