La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 544/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che, dopo aver beneficiato del cosiddetto 'concordato in appello' con rideterminazione della pena, aveva impugnato la decisione lamentando il mancato proscioglimento. La Suprema Corte ha ribadito che l'adesione all'accordo sulla pena implica una rinuncia ai motivi d'impugnazione, limitando la possibilità di un successivo ricorso a sole questioni specifiche, come vizi della volontà o illegalità della sanzione.
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