La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di secondo grado che aveva rideterminato la pena sulla base di un accordo tra le parti. La Corte ha ribadito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è consentito solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà, al consenso del PM o a una pronuncia del giudice difforme dall'accordo, escludendo altre doglianze. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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