Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti del concordato in appello
L’ordinanza n. 44729/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione in seguito a un ‘concordato in appello’. La decisione sottolinea come, una volta raggiunto un accordo sulla pena, le possibilità di presentare ricorso diventino estremamente circoscritte, rendendo di fatto il ricorso inammissibile se basato su motivi generici e non specificamente previsti dalla legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I fatti del caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Napoli. In secondo grado, le parti avevano raggiunto un accordo, noto come ‘concordato in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., per rideterminare la pena relativa a un reato di rapina (art. 628 c.p.). Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un unico e generico motivo: la carenza di motivazione della sentenza d’appello.
La decisione della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: la sentenza emessa a seguito di un concordato in appello gode di una stabilità particolare e può essere impugnata solo per ragioni molto specifiche. La Corte ha chiarito che, per sua natura, l’accordo tra le parti implica una rinuncia a tutti i motivi di appello che non rientrano nell’accordo stesso.
I limiti all’impugnazione del concordato in appello
L’ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è consentito solo se contesta:
- Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
- Irregolarità nel consenso prestato dal Procuratore Generale.
- Illegittimità del contenuto dell’accordo (ad esempio, una pena illegale).
Qualsiasi altra doglianza, come la mancata valutazione di cause di proscioglimento, l’esistenza di nullità o, come nel caso di specie, la generica carenza di motivazione, è da considerarsi inammissibile. Questo perché, con l’accordo, l’imputato accetta la sentenza e rinuncia a contestarne il merito al di fuori dei binari strettamente procedurali dell’accordo stesso.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che l’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato ha rinunciato ai motivi d’appello per raggiungere un concordato, limita la cognizione del giudice ai soli aspetti non coperti dalla rinuncia. Lagnarsi della ‘carenza di motivazione’ su punti che non potevano più essere discussi è un motivo non consentito. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti minimi per essere esaminato. La Corte, definendo il procedimento senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ha proceduto a condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: il concordato in appello è uno strumento che offre vantaggi in termini di certezza e riduzione della pena, ma comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Prima di intraprendere questa strada, è fondamentale avere piena consapevolezza che la sentenza che ne deriverà sarà quasi ‘blindata’. Presentare un ricorso per cassazione basato su motivi generici o estranei ai vizi dell’accordo non solo sarà inutile, ma comporterà anche significative sanzioni economiche. La scelta di un concordato deve essere, quindi, una decisione ponderata e consapevole delle sue definitive conseguenze processuali.
Quando è ammissibile il ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano motivi relativi alla formazione della volontà della parte, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta o al contenuto dell’accordo stesso.
Perché il motivo basato sulla ‘carenza di motivazione’ è stato respinto?
È stato respinto perché considerato un motivo non consentito. Concludendo un accordo in appello, l’imputato rinuncia implicitamente a contestare il merito della decisione, inclusa la sua motivazione, al di fuori dei vizi specifici dell’accordo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo contesto?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver promosso un’impugnazione senza fondamento.