Concordato in Appello: i limiti al Ricorso 599-bis secondo la Cassazione
L’istituto del concordato in appello, o ‘patteggiamento in appello’, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso. Tuttavia, la scelta di aderirvi comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Con la recente ordinanza n. 8686 del 2024, la Corte di Cassazione torna a precisare i confini di ammissibilità del ricorso 599-bis, confermando un orientamento ormai consolidato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Catania. Quest’ultima aveva pronunciato una condanna per reati in materia di stupefacenti, proprio in applicazione dell’istituto del concordato in appello. Nonostante l’accordo raggiunto in secondo grado, il ricorrente decideva di adire la Suprema Corte, lamentando un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Il Ricorso 599-bis e i motivi di doglianza
Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha tentato di rimettere in discussione aspetti che, di fatto, erano stati oggetto di rinuncia attraverso l’accordo processuale. L’obiettivo era ottenere una rivalutazione da parte della Cassazione su questioni di merito e di determinazione della pena, argomenti che tipicamente vengono superati con l’accettazione del concordato. Questa mossa processuale si è scontrata con la rigida interpretazione che la giurisprudenza di legittimità dà ai motivi di impugnazione di tali sentenze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è ricorribile in Cassazione solo per un novero molto ristretto di motivi, che non includono una generica riconsiderazione del merito della vicenda.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che il ricorso 599-bis è ammissibile esclusivamente per le seguenti ragioni:
- Vizi nella formazione della volontà: Qualora la decisione della parte di accedere al concordato sia stata viziata (ad esempio, per errore, violenza o dolo).
- Mancanza del consenso del pubblico ministero: Se l’accordo non ha ricevuto il necessario assenso della pubblica accusa.
- Contenuto difforme della pronuncia: Quando la sentenza del giudice si discosta da quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è da considerarsi inammissibile. In particolare, la Corte ha specificato che non è possibile contestare:
- Motivi rinunciati: Le questioni a cui si è implicitamente o esplicitamente rinunciato con l’accordo.
- Mancata valutazione di cause di proscioglimento: L’omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento secondo l’art. 129 c.p.p. (es. il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso).
- Vizi sulla determinazione della pena: Errori nel calcolo o nella commisurazione della sanzione, a meno che essa non sia illegale, ovvero non rientri nei limiti previsti dalla legge o sia di specie diversa da quella stabilita.
Nel caso di specie, i motivi addotti dal ricorrente non rientravano in nessuna delle categorie ammesse, configurandosi come un tentativo di riesaminare il merito della decisione, precluso dall’accordo stesso. Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la scelta del concordato in appello è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Se da un lato offre il vantaggio di una definizione più rapida del processo e di una pena potenzialmente più mite, dall’altro comporta una quasi totale abdicazione al diritto di impugnare la sentenza in Cassazione. L’accesso al giudizio di legittimità è consentito solo per gravi vizi procedurali che inficiano la validità dell’accordo stesso, ma non per rimettere in discussione la sostanza della condanna. Gli operatori del diritto e i loro assistiti devono essere pienamente consapevoli di questa fondamentale conseguenza prima di intraprendere la via del concordato.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. La giurisprudenza costante limita l’ammissibilità del ricorso a motivi specifici che attengono alla validità dell’accordo e non al merito della decisione.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.?
Il ricorso è ammesso solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, e al contenuto della pronuncia del giudice se difforme dall’accordo raggiunto.
Cosa succede se i motivi del ricorso non rientrano tra quelli ammessi dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.