La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12313/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver definito la pena tramite concordato in appello, contestava la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle attenuanti. La Corte ha ribadito che l'accordo tra le parti implica la rinuncia a sollevare in Cassazione motivi diversi da quelli eccezionalmente previsti, come l'illegalità della pena. Poiché le doglianze del ricorrente non rientravano in tali eccezioni, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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