La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15026/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un accordo sulla pena in secondo grado (cosiddetto "concordato in appello"), aveva comunque impugnato la decisione. La Corte ha stabilito che l'accettazione del concordato comporta una rinuncia implicita agli altri motivi di doglianza, con un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, rendendo impossibile un successivo ricorso.
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