Un'azienda estera, con sede in Estonia, ha chiesto il rimborso IVA per acquisti di beni effettuati in Italia nel 2015. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che l'azienda, pur non residente, aveva svolto "operazioni attive" in Italia, trasformando e rivendendo i beni a società extra-UE mentre questi si trovavano ancora sul territorio italiano. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego del **rimborso IVA soggetti non residenti**. Ha stabilito che, in presenza di tali operazioni attive, l'azienda avrebbe dovuto dotarsi di una partita IVA italiana tramite identificazione diretta o nominare un rappresentante fiscale, seguendo la procedura ordinaria di detrazione/rimborso, anziché quella semplificata per i non residenti.
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