L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di vendita al dettaglio la deduzione di costi per acquisti di merci provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, effettuati tramite due intermediari italiani. Questo meccanismo, noto come importazione in triangolazione, mirava a eludere i limiti sui costi black list. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'accertamento, ritenendo che il Fisco dovesse provare l'interposizione fittizia degli intermediari. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che, una volta provata la triangolazione, spetta al contribuente l'onere della prova a contrario. Il contribuente deve dimostrare l'effettivo interesse economico dell'operazione o la reale attività della società estera per poter dedurre i costi black list. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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