L'Amministrazione Finanziaria ha emesso avvisi di accertamento contro un'Azienda contestando la deducibilità di costi per operazioni soggettivamente inesistenti relative al commercio di rottami ferrosi. Il Fisco ha richiesto il recupero delle imposte IRES, IRAP e IVA, invocando il raddoppio dei termini di accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ufficio tributario, stabilendo importanti principi. In materia di IRAP non si applica il raddoppio dei termini poiché le violazioni non costituiscono reato. Riguardo alle imposte sui redditi, la legge riconosce la deducibilità costi da reato per beni effettivamente acquistati, anche se da fornitore diverso, a meno che l'Ufficio non abbia contestato l'inerenza nell'atto originario. Infine, per l'IVA in regime di inversione contabile l'operazione resta neutrale. L'Azienda ha vinto la causa e il Fisco deve pagare le spese legali.
Continua »