L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società immobiliare l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a lavori edili, emesse da ditte cartiere. I giudici di secondo grado avevano annullato gli avvisi di accertamento. Secondo tali giudici, i bonifici e i documenti di trasporto prodotti dall'impresa dimostravano la veridicità dei costi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, ribaltando la decisione. Gli Ermellini hanno chiarito che, una volta provata dal Fisco la natura fittizia dei fornitori tramite indizi concordanti, la sola esibizione di fatture, registrazioni contabili o pagamenti tracciati non basta a provare l'effettiva esecuzione dei lavori. Tali documenti sono infatti facilmente predisposti a tavolino per simulare l'operazione. La causa è stata rinviata ai giudici tributari per un nuovo e corretto esame complessivo degli indizi.
Continua »