L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società commerciale l'indebita detrazione IVA derivante da operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una complessa frode carosello internazionale con società cartiere. L'amministratore dell'azienda dichiarava di ignorare la frode, pur gestendo affari milionari solo via email con soggetti privi di recapiti e strutture. I giudici di merito hanno confermato l'atto impositivo, evidenziando la mancata prova di diligenza dell'imprenditore. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi dell'azienda sul merito della frode fiscale, ritenendo pienamente provata la consapevolezza del meccanismo evasivo tramite presunzioni gravi e precise. I Supremi Giudici hanno tuttavia accolto il ricorso limitatamente al regime delle sanzioni e alla richiesta di applicazione del cumulo giuridico, sui quali i giudici di secondo grado avevano omesso di pronunciarsi, disponendo il rinvio della causa per rideterminare le penalità.
Continua »