Un contribuente ha contestato un avviso di accertamento che negava la **detrazione IVA per operazioni inesistenti**. Aveva venduto un bene strumentale a una società finanziaria e lo aveva subito riacquistato, senza movimentazione fisica, per ottenere liquidità. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA sorge solo da operazioni effettivamente realizzate. Se l'operazione è oggettivamente inesistente, come la vendita simulata del bene, la detrazione non è ammessa. Inoltre, l'IVA indicata in una fattura per operazioni inesistenti è comunque dovuta. La Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, annullando le decisioni precedenti e rigettando il ricorso del contribuente.
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