La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di una lavoratrice a ricevere l'indennità di mobilità in deroga per gli anni 2010 e 2011. L'Ente Previdenziale si era opposto, sostenendo che spettasse alla Regione Lazio pagare o partecipare al giudizio e contestando la mancanza del decreto formale di autorizzazione. I giudici hanno chiarito che, una volta emessa l'autorizzazione regionale, il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo direttamente nei confronti dell'Ente Previdenziale, senza necessità di coinvolgere la Regione nel processo. Inoltre, l'esistenza dell'autorizzazione può essere dimostrata anche indirettamente attraverso elementi concreti come la partecipazione a corsi di formazione, accordi sindacali e successive proroghe del beneficio. La Cassazione ha quindi respinto il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando la condanna al pagamento.
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