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Lavoro giornalistico subordinato: marketing o ufficio stampa?

L’Azienda ha impugnato l’accertamento dell’Ente Previdenziale che qualificava come lavoro giornalistico subordinato l’attività di tre dipendenti, addetti alla redazione di comunicati, rassegne stampa e relazioni con i media. L’Azienda sosteneva si trattasse di semplice marketing e contestava vizi formali del verbale ispettivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l’attività svolta era di natura giornalistica e che la subordinazione, seppur attenuata dalla creatività tipica della professione, era dimostrata dall’inserimento stabile dei lavoratori nell’organizzazione aziendale. Di conseguenza, sussiste l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali all’Ente Previdenziale, a prescindere dall’inquadramento formale o dal contratto collettivo applicato.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24933 Anno 2023
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Pubblicato il 17 luglio 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Il caso del lavoro giornalistico subordinato mascherato da marketing

Un’importante decisione della Corte di Cassazione fa chiarezza sui confini del lavoro giornalistico subordinato all’interno delle imprese private. La vicenda nasce dall’ispezione di un Ente Previdenziale presso una grande Azienda. Gli ispettori hanno scoperto che tre dipendenti svolgevano mansioni tipicamente giornalistiche. Questi lavoratori redigevano comunicati stampa, curavano la rassegna stampa aziendale e gestivano i rapporti con i media. L’Azienda si è difesa sostenendo che i dipendenti svolgessero semplice attività di marketing e promozione commerciale. Per questo motivo, l’Azienda ha contestato il verbale di accertamento e ha rifiutato di pagare i contributi previdenziali richiesti. La società ha sollevato anche diverse eccezioni formali sulla validità del verbale ispettivo. La questione è giunta davanti ai giudici di legittimità per stabilire la reale natura del rapporto di lavoro e la validità delle sanzioni applicate.

Quando scatta l’obbligo di iscrizione previdenziale per i giornalisti

La qualificazione del rapporto di lavoro non dipende dal nome che le parti scrivono sul contratto. I giudici devono analizzare come il lavoro si svolge concretamente ogni giorno. Nel settore dell’informazione, l’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale dei giornalisti scatta in presenza di due requisiti precisi. Il lavoratore deve essere iscritto all’albo professionale, anche solo nell’elenco dei pubblicisti o dei praticanti. Inoltre, l’attività svolta deve essere oggettivamente riconducibile alla professione giornalistica. Questi due requisiti devono coesistere. Non rileva il tipo di contratto collettivo applicato dall’azienda, né l’inquadramento formale deciso dal datore di lavoro. Se il dipendente scrive testi, seleziona notizie e cura la comunicazione esterna, egli svolge un’attività giornalistica a tutti gli effetti. Molte aziende cercano di mascherare queste mansioni sotto la voce di pubbliche relazioni per evitare i costi previdenziali più elevati. La legge impedisce queste operazioni e tutela la reale natura della prestazione. L’iscrizione all’albo dei pubblicisti è sufficiente a far scattare l’obbligo di tutela previdenziale, rendendo irrilevante la mancanza del titolo di giornalista professionista.

Le motivazioni della Cassazione sul lavoro giornalistico subordinato

Le motivazioni della Cassazione sul lavoro giornalistico subordinato si concentrano sul concetto di subordinazione attenuata. I giudici spiegano che il lavoro del giornalista è caratterizzato da una forte componente di creatività e autonomia intellettuale. Per questo motivo, il datore di lavoro non esercita un controllo rigido e continuo su ogni singola azione del dipendente. La subordinazione si manifesta invece attraverso l’inserimento stabile e organizzato del lavoratore nella struttura aziendale. I tre dipendenti dell’Azienda offrivano prestazioni continuative e coordinate, essenziali per la comunicazione societaria. I giudici di merito hanno accertato che i lavoratori non facevano semplice promozione, ma elaboravano notizie in modo critico e autonomo, proponendo anche fonti di approfondimento. La Corte ha inoltre chiarito che il verbale ispettivo costituisce una prova solida dei fatti accertati. Eventuali vizi formali del verbale non cancellano il debito contributivo se i fatti dimostrano l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente. La sostanza del rapporto prevale sempre sulla forma dell’atto ispettivo o sulle contestazioni procedurali sollevate dalla difesa aziendale.

Le conclusioni: l’impatto della decisione sul lavoro giornalistico subordinato

Le conclusioni sul lavoro giornalistico subordinato confermano la piena vittoria dell’Ente Previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso dell’Azienda. Questa decisione comporta l’obbligo per il datore di lavoro di versare tutti i contributi previdenziali arretrati per i tre dipendenti. L’Azienda deve inoltre pagare le spese del giudizio di legittimità, quantificate in oltre cinquemila euro, oltre al raddoppio del contributo unificato. Questa sentenza lancia un messaggio chiaro a tutte le imprese private che gestiscono uffici stampa interni. La redazione di comunicati e la gestione dei media non sono attività di mero marketing. Quando queste mansioni sono svolte in modo continuativo da iscritti all’albo, si configura un rapporto di lavoro giornalistico con tutti i relativi obblighi previdenziali. Le aziende devono quindi verificare con attenzione le mansioni dei propri collaboratori per evitare pesanti sanzioni e costosi contenziosi giudiziari.

Quando l’attività di ufficio stampa aziendale diventa lavoro giornalistico?
L’attività diventa giornalistica quando il dipendente, iscritto all’albo dei giornalisti o dei pubblicisti, redige comunicati, cura rassegne stampa e gestisce i media in modo continuativo e organizzato.

Cosa si intende per subordinazione attenuata nel giornalismo?
Si tratta di una forma di dipendenza in cui il lavoratore mantiene autonomia e creatività, ma è comunque inserito stabilmente e organicamente nell’organizzazione dell’azienda.

Un errore formale nel verbale degli ispettori annulla il debito contributivo?
No, gli errori formali nel verbale non annullano il debito se i fatti concreti dimostrano che il rapporto di lavoro subordinato è effettivamente esistito.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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