Due coniugi hanno citato in giudizio un professionista chiedendo il risarcimento dei danni per la perdita di un immobile, pignorato dall'Erario. Secondo i coniugi, sussisteva la responsabilità professionale del notaio per il ritardo del Comune nell'annotare il fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, rendendolo inopponibile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, escludendo qualsiasi responsabilità professionale del notaio. La Corte ha chiarito che il notaio ha l'obbligo di richiedere tempestivamente l'annotazione entro trenta giorni, ma non ha il dovere di vigilare sull'operato della pubblica amministrazione né di garantirne il risultato. Inoltre, i coniugi non hanno dimostrato che il debito fosse estraneo ai bisogni familiari, elemento indispensabile per rendere il fondo opponibile al creditore. La domanda di risarcimento è stata quindi rigettata.
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