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Art. 133 Codice Penale — Anno 2023

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3865 provvedimenti

Altri anni per Art. 133 Codice Penale

Ricettazione e prescrizione: quando il tempo cancella la condanna
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di quattro soggetti condannati per vari reati, tra cui detenzione illegale di armi e ricettazione. La Suprema Corte ha accolto parzialmente i ricorsi del Primo e del Quarto Ricorrente, annullando senza rinvio la sentenza d'appello limitatamente ad alcuni capi d'accusa poiché i reati si erano estinti per prescrizione prima della decisione d'appello. Per gli altri due ricorrenti, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha chiarito che in tema di ricettazione e prescrizione, l'inammissibilità del ricorso principale impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente. Inoltre, per concedere l'attenuante della particolare tenuità nella ricettazione, non basta il lieve valore economico dei beni, ma occorre valutare globalmente la gravità del fatto e la capacità a delinquere del soggetto.
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Giudizio abbreviato condizionato: l’errore che blocca il ricorso
Un giovane, condannato per tentata estorsione e lesioni personali, ha fatto ricorso in Cassazione contestando il rigetto della sua richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'audizione della vittima. Dopo il diniego del giudice, l'imputato aveva comunque scelto il rito abbreviato semplice. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la scelta del rito abbreviato non condizionato sana il precedente rifiuto e impedisce di contestarlo in seguito. Inoltre, la Corte ha confermato la responsabilità del ricorrente, evidenziando la sua partecipazione attiva nel costringere la vittima a prelevare denaro al bancomat. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Detenzione abusiva di munizioni: condanna anche senza perizia
Durante una perquisizione domiciliare, le forze dell'ordine hanno rinvenuto quattro cartucce calibro 9x21 nascoste nel cassetto del comodino di un uomo, privo della necessaria autorizzazione. L'uomo è stato condannato per il reato di detenzione abusiva di munizioni. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata esecuzione di una perizia tecnica per verificare l'effettiva efficienza dei proiettili e la mancata concessione delle attenuanti generiche, già riconosciute per un altro reato in continuazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la perizia non è indispensabile se le modalità di conservazione delle cartucce ne garantiscono l'efficienza. Inoltre, le attenuanti generiche basate su elementi oggettivi non si estendono automaticamente a tutti i reati legati dal vincolo della continuazione.
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Reato continuato: la Cassazione impone trasparenza sui calcoli
Il Condannato ha proposto ricorso contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nel riconoscere il reato continuato tra due condanne definitive per associazione mafiosa ed estorsione, ha aumentato la pena di tre anni per il reato-satellite senza motivare i criteri di calcolo e senza chiarire se fosse stata applicata la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il giudice ha l'obbligo di motivare dettagliatamente l'entità degli aumenti per i reati minori e di esplicitare lo sconto di pena per i riti speciali. L'ordinanza è stata annullata con rinvio per un nuovo esame.
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Resistenza a pubblico ufficiale: condannata la fuga contromano
Il conducente di un ciclomotore, dopo non essersi fermato all'alt della polizia, fuggiva a forte velocità e contromano, mettendo a rischio gli agenti e gli utenti della strada. Condannato in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la fuga non è una condotta neutra se attuata con modalità stradali pericolose che integrano la violenza richiesta dalla norma. Inoltre, la Corte d'appello non doveva riaprire l'istruttoria poiché la riforma della precedente assoluzione derivava da un mero errore di diritto del primo giudice e non da una diversa valutazione delle testimonianze.
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Furto in abitazione: il vicino accusa, la Cassazione condanna
Il caso riguarda un uomo condannato per il reato di furto in abitazione, commesso rubando attrezzatura agricola da un garage dopo aver forzato le serrature. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la validità del riconoscimento fotografico effettuato da un vicino e l'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno confermato la validità del riconoscimento, facilitato dalla pregressa conoscenza tra le parti, e hanno ribadito che l'aggravante del danneggiamento di serrature si estende a tutti i complici del reato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Determinazione della pena: inutile il ricorso se è già al minimo
L'Imputato, condannato per furto in abitazione aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la gravità della sanzione inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Quando la sanzione è prossima al minimo di legge, la motivazione del giudice può essere sintetica, basandosi su espressioni come "pena congrua". Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna dell'Imputato, obbligandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Guida in stato di ebbrezza: pena minima o discrezionalità?
Il Conducente è stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza a due mesi di arresto e mille euro di ammenda. Il tasso alcolemico riscontrato era significativo. Il Conducente ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'eccessiva severità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della sanzione tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Se la pena è fissata vicino al minimo o nella fascia medio-bassa, la motivazione del giudice può essere sintetica, bastando formule come "pena congrua". Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Detenzione di stupefacenti: condannati entrambi i conviventi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due conviventi condannati per la detenzione di stupefacenti (cocaina e marijuana) destinati allo spaccio. La difesa della donna contestava la sua partecipazione al reato, ma i giudici hanno confermato la responsabilità concorsuale basandosi sul ritrovamento nell'abitazione comune di quattro bilancini di precisione e di un taccuino con l'elenco dei clienti e dei crediti scritto di suo pugno. La Suprema Corte ha inoltre confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando la condotta processuale ostruzionistica della ricorrente e i suoi precedenti penali, ribadendo che la semplice incensuratezza non è più sufficiente per ottenere sconti di pena. I ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Rifiuto alcoltest: ricorso respinto e condanna confermata
Il conducente di un veicolo, coinvolto in un sinistro stradale, " stato condannato per il reato di rifiuto alcoltest e accertamenti sull'uso di stupefacenti. Il Tribunale lo ha condannato a tre mesi di arresto e mille euro di ammenda, pena confermata in appello con un lieve aumento per la continuazione. Il conducente ha proposto ricorso in Cassazione contestando l'entit della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Se la sanzione " prossima al minimo, il giudice non deve motivare dettagliatamente, bastando formule sintetiche di adeguatezza. Il ricorrente " stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Determinazione della pena: spacciare ai domiciliari costa caro
Il caso riguarda un uomo condannato per la detenzione a fini di spaccio di circa 21 grammi di cocaina, suddivisa in involucri. L'imputato ha commesso il fatto mentre si trovava agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Egli ha impugnato la sentenza lamentando una carente motivazione sulla quantificazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.000 euro di multa. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Se la sanzione è prossima al minimo edittale, basta un sintetico richiamo alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo per giustificare la decisione, rendendola insindacabile in sede di legittimità.
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Dosimetria della pena: perché il passato cancella lo sconto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per detenzione e spaccio di cocaina in concorso. L'imputato lamentava una disparità di trattamento rispetto al coimputato nella dosimetria della pena. I giudici di legittimità hanno chiarito che la differenza di sanzione è pienamente giustificata dalla reiterazione della condotta illecita, evidenziata dal fatto che il ricorrente aveva precedentemente beneficiato dell'istituto della messa alla prova per un reato analogo. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Catena da un metro: no alla particolare tenuità del fatto
L'Imputato ha impugnato la sentenza d'appello che confermava la sua condanna, contestando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La vicenda originaria riguarda la condotta dell'uomo, che aveva brandito con fare minaccioso una catena a maglie grosse lunga oltre un metro, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno chiarito che la pericolosità dell'oggetto e la gravità della condotta escludono l'applicazione della causa di non punibilità. Di conseguenza, l'imputato perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Attenuanti generiche negate: la Cassazione condanna il ricorso
L'Imputato ha proposto ricorso per Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche e delle sanzioni sostitutive da parte della Corte di Appello. I giudici di secondo grado avevano negato tali benefici a causa dei numerosi precedenti penali specifici dell'uomo e della sua condotta non occasionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile se adeguatamente motivata. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Particolare tenuità del fatto: negata a chi insulta i Carabinieri
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per aver aggredito un cliente in un bar e offeso i Carabinieri intervenuti sul posto. L'imputato, in evidente stato di ebbrezza, aveva anche ostacolato le operazioni di identificazione per oltre mezz'ora. I giudici hanno confermato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha chiarito che la gravità della condotta complessiva, desunta dal comportamento aggressivo e dal disprezzo per le forze dell'ordine, esclude l'applicazione del beneficio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Attenuanti generiche negate: la Cassazione respinge il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino contro la sentenza della Corte di Appello che gli aveva negato le attenuanti generiche. I giudici di secondo grado avevano motivato il diniego basandosi sui numerosi precedenti penali dell'imputato e sulla sua condotta contraria alle misure di prevenzione. La Suprema Corte ha ribadito che la valutazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito. Se la motivazione è logica, coerente e fondata sulla gravità del reato o sulla capacità a delinquere, essa non può essere contestata in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Applicazione della recidiva: no a sconti per chi ignora la legge
L'Imputato, condannato in appello per reati legati all'immigrazione e agli stupefacenti, ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile se motivato in base alla gravità dei precedenti. Riguardo all'applicazione della recidiva, la Corte ha ribadito che il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dei reati dimostri una reale e persistente pericolosità sociale del soggetto, e non limitarsi a un riscontro formale dei precedenti penali. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Determinazione della pena: quando il minimo edittale non va motivato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che contestava la gravità della sanzione inflitta. I giudici hanno chiarito che, in tema di determinazione della pena, il giudice di merito esercita un potere discrezionale basato sui criteri dell'articolo 133 del codice penale. Se la sanzione finale viene stabilita al di sotto della media edittale, il magistrato non è obbligato a fornire una motivazione estremamente dettagliata, poiché i motivi possono essere ricavati dall'intera sentenza. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, respingendo ogni tentativo di rivalutare il merito della decisione.
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Attenuanti generiche negate: i precedenti penali bloccano lo sconto
Il caso riguarda il ricorso presentato da un cittadino contro la sentenza della Corte di Appello che gli aveva negato le attenuanti generiche. Il giudice di secondo grado aveva motivato il diniego evidenziando la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali dell'imputato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche spetta esclusivamente al giudice di merito. Tale decisione non è sindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione logica e coerente, basata sulla gravità del reato e sulla condotta del reo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Remissione della querela tardiva: la Cassazione nega lo sconto
L'Imputato, condannato per aver falsificato diverse cambiali, riceve una conferma della pena dalla Corte di Appello in sede di rinvio. I giudici considerano la gravità del fatto, i precedenti penali e l'insufficienza di un risarcimento tardivo di quattromila euro. L'Imputato propone ricorso in Cassazione, presentando anche la remissione della querela da parte della vittima. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che la remissione della querela è del tutto irrilevante in questa fase, poiché la responsabilità penale dell'uomo era già diventata definitiva (giudicato) a seguito di una precedente decisione. La Cassazione condanna quindi il ricorrente al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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