Un automobilista, fermato con un tasso alcolemico tra lo 0,89 e lo 0,94 g/l dopo sorpassi azzardati su una strada trafficata, viene condannato per guida in stato di ebbrezza. La Corte d'appello nega la particolare tenuità del fatto per la pericolosità della condotta, ma omette di motivare il diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione dichiara irrevocabile la responsabilità penale per il reato di guida in stato di ebbrezza, confermando che la pericolosità concreta esclude la tenuità del fatto. Tuttavia, accoglie il ricorso per la totale mancanza di motivazione sulle attenuanti generiche, annullando la sentenza limitatamente a questo punto e rinviando la causa alla Corte d'appello per un nuovo esame sulla quantificazione della pena.
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