L'Imputato, condannato per furto aggravato, ha concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, il suo difensore ha proposto ricorso in Cassazione contestando la quantificazione della pena e la motivazione del giudice. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato solo a questioni sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione rispetto all'accordo. Non si possono contestare i criteri di determinazione della pena, a meno che la sanzione non sia illegale. L'Imputato perde la causa e viene condannato a pagare le spese e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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