La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30028/2025, ha rigettato il ricorso di una società del settore abbigliamento, confermando gli avvisi di accertamento per operazioni inesistenti. La Corte ha ribadito che l'Amministrazione finanziaria può provare la fittizietà delle operazioni tramite presunzioni semplici, e spetta poi al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività delle transazioni, non essendo sufficiente la sola esibizione delle fatture. È stato inoltre chiarito che l'avviso di accertamento è validamente motivato anche se non allega atti esterni, purché contenga elementi sufficienti a far comprendere le ragioni della pretesa.
Continua »