Un contribuente chiede di aderire alla definizione agevolata per una lite fiscale, ma l'Agenzia delle Entrate inizialmente nega la richiesta. Nonostante il diniego, il contribuente paga gli importi dovuti. Successivamente, l'Agenzia riconsidera la propria posizione e, in autotutela, revoca il diniego, ammettendo il contribuente alla procedura. La Corte di Cassazione, preso atto del mutato quadro, sancisce l'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere. Le spese legali restano a carico di chi le ha sostenute, come previsto dalla normativa sulla definizione agevolata.
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