La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30775/2023, chiarisce un principio fondamentale del processo tributario. Se un contribuente ha già ricevuto e impugnato un avviso di accertamento, la successiva impugnazione della cartella di pagamento basata su quell'avviso è inammissibile se si limita a riproporre le stesse censure. La cartella, infatti, può essere contestata solo per vizi propri, ovvero difetti specifici dell'atto stesso, e non per questioni relative alla fondatezza della pretesa tributaria già oggetto di un altro giudizio.
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