Un'azienda ha impugnato un avviso di accertamento per una presunta "frode carosello", lamentando una motivazione apparente nella sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo la Corte, la motivazione del giudice di merito, sebbene sintetica, era logica e sufficiente a ricostruire l'iter decisionale, non integrando quindi il vizio di motivazione apparente. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata a pagare non solo le spese legali, ma anche sanzioni aggiuntive per abuso del processo.
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