Una società, utilizzatrice di un immobile in leasing, ha citato in giudizio l'impresa appaltatrice e il condominio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla prolungata indisponibilità del bene, causata da vizi nei lavori di rifacimento del tetto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10583/2024, ha rigettato il ricorso, ribadendo un principio fondamentale: il danno da indisponibilità immobile non è presunto ('in re ipsa'), ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato. Non basta dimostrare la mancata utilizzabilità del bene; è necessario provare il concreto pregiudizio economico subito, come la perdita di opportunità di locazione o i costi per una sistemazione alternativa. In assenza di tale prova, la domanda di risarcimento non può essere accolta.
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