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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

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Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Evasione dagli arresti domiciliari: no al proscioglimento
L'Imputato, sottoposto a custodia domestica, otteneva l'autorizzazione a uscire di casa per svolgere attività lavorativa in orari stabiliti. Durante il percorso, l'uomo effettuava una sosta in un parco pubblico per nascondere sostanze stupefacenti all'interno di una siepe. Il Pubblico Ministero contestava i reati di spaccio ed Evasione dagli arresti domiciliari, chiedendo il giudizio immediato. Il Giudice per le indagini preliminari accoglieva il patteggiamento per la droga ma proscioglieva l'indagato dal reato di evasione, ritenendo la sosta un mero ritardo temporaneo. La Procura Generale proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha annullato la sentenza di proscioglimento senza rinvio. Nel rito immediato il giudice non ha il potere di prosciogliere direttamente l'imputato per l'Evasione dagli arresti domiciliari al di fuori delle procedure di rito, determinando la nullità della decisione.
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Concordato in appello: bloccato il ricorso in Cassazione
Tre imputati condannati per reati legati agli stupefacenti avevano concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso in Cassazione per contestare la durata delle pene accessorie, la mancata assoluzione e l'entità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili. I giudici hanno ribadito che l'accordo stretto in appello impedisce di contestare i motivi rinunciati o il calcolo della pena, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale. Gli imputati hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Ricorso in cassazione contro il patteggiamento: i limiti
L'Imputato, dopo aver concordato la pena per reati in materia di stupefacenti mediante patteggiamento, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la mancanza di motivazione sulla mancanza dei presupposti per il proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge limita la possibilità di presentare un ricorso in cassazione contro il patteggiamento a quattro casi tassativi: vizi nella volontà dell'imputato, difformità tra accordo e sentenza, errore nella qualificazione del reato oppure pena illegale. Le contestazioni sulla motivazione della decisione non rientrano in queste ipotesi. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Prescrizione del reato: la Cassazione annulla la condanna
L'Imputato veniva accusato dei reati di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale per fatti risalenti al 2017. Durante il procedimento di secondo grado, l'atto di citazione indicava espressamente l'avvenuta estinzione dei reati. Nonostante ciò, i giudici d'appello confermavano la condanna. L'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione evidenziando il mancato rispetto dei termini di legge e la lesione del diritto di difesa. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, verificando che il tempo limite di sei anni, sommato al periodo massimo di sospensione, era interamente trascorso prima della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, la Corte ha annullato la decisione impugnata senza rinvio. La prescrizione del reato ha determinato la chiusura definitiva del procedimento penale a carico dell'accusato, prevalendo sulla precedente decisione di condanna.
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Concordato in appello: l’accordo penale e il ricorso vietato
L'Imputata ha concordato la pena nel giudizio di secondo grado per reati di lieve entità legati agli stupefacenti, ottenendo la rideterminazione della sanzione in due anni di reclusione e ottocento euro di multa. Nonostante l'accordo, l'Imputata ha successivamente presentato ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla propria responsabilità e sul calcolo della pena base. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. La decisione ha ribadito che l'utilizzo del concordato in appello implica la preventiva rinuncia a contestare la responsabilità penale e la misura della sanzione concordata, a meno che la pena applicata sia palesemente illegale. L'Imputata è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: bloccato il ricorso contro la pena
L'Imputato era stato condannato in primo grado per resistenza a pubblico ufficiale. In sede di secondo grado, la difesa e la Procura Generale hanno raggiunto un concordato in appello ai sensi dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale. Le parti hanno concordato il riconoscimento delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena in dieci mesi di reclusione. Nonostante l'intesa raggiunta, L'Imputato ha successivamente proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi di colpevolezza precludono ogni successiva impugnazione sulla misura della sanzione, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: inammissibile il ricorso dopo il patto
L'Imputato subisce una condanna in primo grado per l'uso indebito di dispositivi di comunicazione in carcere. In secondo grado, la difesa concorda una riduzione della pena a dieci mesi di reclusione mediante il patteggiamento in appello, rinunciando contestualmente agli altri motivi di impugnazione. Successivamente, L'Imputato propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione sul proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici stabiliscono che l'accordo sulle pene limita il giudizio d'appello e non impone una motivazione esplicita sull'assenza di cause di proscioglimento. L'Imputato perde il ricorso ed è condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: accordo e sanzione
Un imputato ha concordato l'applicazione della pena mediante patteggiamento dinanzi al Tribunale. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso per cassazione contro patteggiamento contestando la motivazione del giudice in merito alla mancata pronuncia di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'impugnazione inammissibile. La legge stabilisce limiti rigorosi per contestare un accordo sulla pena, consentendo il controllo di legittimità solo per vizio del consenso, difformità tra accordo e sentenza, errore sulla qualificazione giuridica o illegalità della sanzione. Il vizio di motivazione non rientra tra i motivi consentiti. L'imputato perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: limiti
Un imputato ha concordato l'applicazione della pena davanti al Tribunale. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione contro patteggiamento lamentando la mancata verifica delle cause di proscioglimento immediato e contestando la quantificazione della sanzione pattuita. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge limita in modo tassativo i motivi per impugnare una sentenza di patteggiamento concordata tra le parti. Il controllo sui motivi di non punibilità e il ricalcolo della pena liberamente scelta non rientrano tra i vizi deducibili davanti ai giudici di legittimità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna e ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: no al ricorso per contestare la colpa
L'Imputato, condannato in primo grado, ha richiesto e ottenuto la rideterminazione della sanzione tramite il concordato in appello con l'accordo del Procuratore Generale. Successivamente, ha presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare l'affermazione della propria responsabilità penale. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza indugio. Chi sottoscrive un concordato sui motivi di appello rinuncia alle altre contestazioni e non può più mettere in discussione la colpevolezza o il calcolo della pena, salvo che la sanzione finale risulti del tutto illegale o fuori dai limiti di legge. L'Imputato ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Uso di telefoni in carcere: cellulare gettato ma la vista basta
La Procura contestava il reato di uso di telefoni in carcere a due persone recluse, colte dagli agenti penitenziari durante un controllo notturno. Il Giudice per le indagini preliminari proscioglieva entrambi gli imputati, considerando inutilizzabili le confessioni informali e non rinvenuti i dispositivi. La Corte di Cassazione ha invece annullato la decisione relativa al detenuto visto direttamente con l'apparecchio in mano. I giudici hanno chiarito che le dichiarazioni spontanee non verbalizzate non hanno valore probatorio, ma la testimonianza diretta degli agenti annotata nella relazione di servizio costituisce una prova decisiva. Il giudice ha commesso un travisamento per omessa valutazione di tale constatazione visiva, rendendo necessario un nuovo esame della posizione del detenuto.
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Concordato in appello: no al ricorso per contestare la colpa
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che contestava la propria responsabilità penale dopo aver concordato la pena in secondo grado. I giudici di merito avevano rideterminato la sanzione accogliendo la richiesta congiunta delle parti. La Suprema Corte ha ribadito che il concordato in appello comporta la rinuncia definitiva a discutere il merito dell'accusa e a richiedere il proscioglimento. L'imputato può ricorrere in Cassazione solo per contestare l'eventuale illegalità della pena concordata. Poiché la sanzione applicata rispettava i limiti di legge, il ricorso non poteva essere esaminato. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione pecuniaria.
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Pena patteggiata e ricorso: la Cassazione blocca il ripensamento
L'Imputata ha concordato con il pubblico ministero una pena ridotta per reati legati agli stupefacenti di lieve entità. Il Tribunale ha applicato la sanzione richiesta tramite patteggiamento. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo l'inadeguatezza della misura della sanzione e il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso contro il patteggiamento del tutto inammissibile. Chi sceglie il rito concordato rinuncia infatti a discutere la colpevolezza e non può contestare la congruità di una pena concordata se questa rispetta i limiti di legge. L'Imputata perde il ricorso ed è condannata al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso per cassazione contro patteggiamento: limiti e sanzioni
Un imputato accusato del reato di maltrattamenti contro familiari ha concordato una pena con la formula del patteggiamento davanti al Tribunale. Successivamente, l'interessato ha presentato un ricorso per cassazione contro patteggiamento, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di verificare la sussistenza di cause di proscioglimento immediato previste dalla legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno chiarito che il codice di procedura penale limita drasticamente i motivi di impugnazione delle sentenze concordate, escludendo la contestazione generica della mancata assoluzione d'ufficio. A causa dell'inammissibilità dell'impugnazione, l'imputato ha subito la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Rinvio d’ufficio e richiesta di discussione orale
Due imputati impugnano la condanna della Corte di Appello. Il difensore eccepisce la nullità del giudizio di secondo grado per mancata comunicazione del rinvio dell'udienza, sostenendo che tale omissione abbia impedito di presentare la richiesta di discussione orale e nuove memorie. Inoltre, deduce la prescrizione per il reato contravvenzionale di porto di armi od oggetti atti ad offendere. La Corte di Cassazione chiarisce che il differimento d'ufficio dell'udienza non riapre i termini per domandare la trattazione orale se la scadenza per la prima udienza era già spirata. Tuttavia, i giudici accolgono il motivo relativo all'estinzione del reato contravvenzionale per prescrizione, annullano parzialmente la sentenza senza rinvio per uno degli imputati e rideterminano la pena finale a dieci mesi di reclusione, rigettando nel resto i ricorsi.
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Concordato in appello: no al ricorso dopo l’accordo sulla pena
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contestando la motivazione della sentenza di secondo grado in merito al calcolo della pena e alla valutazione della propria condotta. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile a causa dell'applicazione del concordato in appello. Quando le parti concordano la sanzione e rinunciano ai motivi di impugnazione, non è più possibile contestare la motivazione del giudice sulle questioni rinunciate. La Corte d'Appello ha recepito l'accordo senza dover motivare sui punti oggetto di rinuncia. L'Imputato perde la causa ed è condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Reato di peculato: medico condannato per incassi non versati
Un medico chirurgo dipendente di un ospedale pubblico ha svolto visite ed interventi in regime di attività professionale intramoenia, incassando direttamente i compensi versati dai pazienti. Il professionista ha omesso di versare alla struttura sanitaria la quota percentuale spettante all'ente, trattenendo indebitamente le somme. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del medico, confermando la condanna penale per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che l'assenza di prove concrete sulla natura esclusivamente estetica delle prestazioni e la genericità dei motivi di appello impediscono di annullare la condanna. Il medico deve scontare tre anni di reclusione, cinque anni di interdizione dai pubblici uffici e risarcire le spese legali all'ospedale.
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Morte dell’imputato: condanna annullata e revocati i danni
Un uomo, condannato nei primi due gradi di giudizio per minaccia e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice per aver venduto un'auto sottratta al pignoramento, ha proposto ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità si è verificata la morte dell'imputato. La Corte di Cassazione ha preso atto del decesso e ha dichiarato l'estinzione dei reati. Non essendo emersa un'evidenza palese e immediata di innocenza per disporre l'assoluzione nel merito, i giudici hanno annullato la sentenza senza rinvio. La morte dell'imputato ha comportato anche la revoca automatica di tutte le condanne al risarcimento dei danni liquidate in favore della creditrice all'interno del processo penale.
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Ricorso per saltum: no al salto d’appello per il PM
Un cittadino veniva prosciolto nell'udienza predibattimentale dall'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero proponeva un ricorso per saltum direttamente alla Corte di Cassazione per ottenere l'annullamento immediato della sentenza, lamentando la violazione di legge e difetti di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato non consentita l'impugnazione diretta in legittimità per le sentenze di non luogo a procedere emesse prima del dibattimento. Di conseguenza, i giudici hanno convertito la richiesta della pubblica accusa in un atto d'appello ordinario, disponendo il rinvio degli atti alla Corte d'Appello competente per l'esame della vicenda nel merito.
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Prescrizione del reato: annullata la condanna per calunnia
L'Imputata subiva una condanna in appello per il reato di calunnia commesso nel giugno 2017. La difesa proponeva ricorso in Cassazione eccependo che la prescrizione del reato si era già verificata prima della pronuncia del giudice di secondo grado. La Corte di Cassazione analizzava il calcolo dei termini estintivi. Il termine massimo previsto dalla legge per il reato era pari a sette anni e sei mesi. A questo periodo andavano sommati centonovantadue giorni di sospensione causati dall'adesione dell'avvocato agli scioperi di categoria. Con questo calcolo preciso, l'illecito risultava del tutto estinto a giugno 2025, mentre la sentenza di secondo grado risaliva al febbraio 2026. La Cassazione annullava quindi la condanna penale senza rinvio per maturata prescrizione del reato, lasciando però valide le decisioni inerenti al risarcimento civile.
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