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Art. 129 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

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Altri anni per Art. 129 Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: ricorso inammissibile e sanzione
L'Imputato propone ricorso in Cassazione contro la sentenza resa a seguito di concordato in appello, contestando la mancata valutazione del proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici evidenziano che l'accordo sulla pena limita le possibilità di impugnazione a vizi eccezionali, come i difetti nella formazione del consenso o la pronuncia difforme. Non è possibile eccepire la mancata valutazione del proscioglimento o vizi sulla pena edittale ordinaria. L'Imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello e ricorso: l’accordo chiude la causa
Alcuni detenuti e un agente di polizia penitenziaria hanno organizzato un traffico illecito di cellulari e droga all'interno di un istituto penitenziario. Tre imputati hanno concordato la pena in secondo grado. Successivamente, tutti gli imputati hanno proposto ricorso in Cassazione per chiedere l'assoluzione o una riduzione della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Gli ermellini hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati, escludendo l'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento. Per l'altro coimputato, le censure sono risultate generiche e dirette a una non consentita rilettura dei fatti. Di conseguenza, le condanne sono diventate definitive e i ricorrenti devono pagare le spese processuali e la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: patto valido e ricorso inammissibile
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado attraverso l'istituto del concordato in appello. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che, a seguito di accordo tra le parti, non è possibile contestare la mancata valutazione del proscioglimento o questioni già rinunciate con il patto. Il ricorso in sede di legittimità resta consentito solo per vizi della volontà, dissenso dell'accusa o applicazione di pene del tutto illegali. Di conseguenza, l'Imputato perde il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio, oltre al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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Concordato in appello: no al ricorso per contestare la colpa
L'Imputato, condannato per reati di spaccio di lieve entità ed evasione, ha stipulato un concordato in appello ottenendo una sensibile riduzione della sanzione. Subito dopo la decisione, il difensore ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando il mancato accertamento pieno della responsabilità e la mancata assoluzione immediata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Quando l'imputato patteggia la pena in secondo grado, rinuncia espressamente a ridiscutere il merito dei fatti. La Cassazione non può riesaminare le questioni abbandonate volontariamente con l'accordo. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese processuali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blocca i ricorsi generici
L'Imputato ha concordato con la Procura la rideterminazione della pena inflitta in primo grado davanti alla Corte di Appello. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che i giudici di secondo grado non avevano accertato la sua effettiva volontà di accedere all'intesa né verificato l'eventuale illegalità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa della genericità delle censure. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita rigorosamente la possibilità di impugnazione, precludendo doglianze sui motivi già rinunciati o su aspetti sanzionatori rientranti nei limiti edittali di legge. L'Imputato ha subito la condanna alle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Prescrizione del reato e risarcimento: serve la prova del danno
La Corte d'Appello dichiarava estinto per prescrizione il reato di esercizio abusivo della professione medica contestato a due imputati, confermando tuttavia la loro condanna al risarcimento dei danni verso il paziente. I condannati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando la totale assenza di motivazione sul nesso causale tra la condotta abusiva e le lesioni fisiche lamentate dalla parte civile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso: nei casi di prescrizione del reato e risarcimento, il giudice non può limitarsi a confermare i danni con un generico rinvio al primo grado. Egli deve verificare autonomamente la sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito civile. La sentenza è stata annullata limitatamente ai danni con rinvio al giudice civile.
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Concordato in appello: accordo valido e ricorso inammissibile
L'Imputato aveva concordato una riduzione di pena davanti alla Corte di Appello, rinunciando formalmente alle doglianze sulla propria colpevolezza e sulla recidiva. Successivamente, l'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando l'assenza di motivazione sulla propria responsabilità penale. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Chi stipula un concordato in appello rinuncia a contestare il merito dell'accusa e non può proporre ricorso per Cassazione su punti già oggetto di rinuncia o di patto sanzionatorio, salvo il caso eccezionale di una pena illegale. L'Imputato è stato condannato alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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Concordato in appello: addio ai ricorsi sulla colpa
Due imputati hanno stipulato un concordato in appello per definire la propria pena, rinunciando espressamente ai motivi di impugnazione sulla responsabilità penale. Successivamente, entrambi hanno proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata assoluzione e contestando il calcolo della pena concordata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'accordo stretto nel secondo grado preclude ogni successiva contestazione sulla colpevolezza e sulla misura della pena, salvo i casi di sanzione oggettivamente illegale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: inammissibile il ricorso sul merito
L'Imputato ha definito il giudizio di secondo grado ricorrendo al concordato in appello, accettando una pena ridotta e rinunciando ai motivi di gravame relativi alla responsabilità penale. Successivamente, la difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando una carenza di motivazione in merito alla mancata declaratoria di cause di non punibilità immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano. La legge non consente di impugnare per difetto di proscioglimento d'ufficio una sentenza scaturita da un accordo in cui si è espressamente rinunciato alla contestazione della colpevolezza. L'Imputato perde la causa e subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: sconto accettato ma ricorso bocciato
L'imputato, condannato per introduzione illecita di telefoni in carcere, ha stipulato un concordato in appello rinunciando ai motivi sulla responsabilità per ottenere uno sconto di pena con le attenuanti generiche. Dopo la rideterminazione della pena, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un difetto di motivazione sulla propria colpevolezza. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: l'accordo preclude contestazioni sulla responsabilità o sul mancato proscioglimento, rendendo impugnabile la sentenza solo per vizi sul consenso, per difformità della pronuncia o per pena illegale. L'imputato deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: limiti legali e sanzioni
L'Imputata ha concordato l'applicazione della pena tramite accordo formale davanti al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, la difesa ha presentato impugnazione lamentando la mancata verifica preliminare di una possibile causa di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento, precisando che la legge processuale limita rigidamente le ragioni per contestare la sentenza concordata. L'omessa valutazione dell'assoluzione non costituisce un vizio deducibile dopo l'intesa sulla sanzione. La decisione ha confermato integralmente la pena concordata, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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Ricorso contro il patteggiamento: limiti e inammissibilità
L'Imputato ha concordato l'applicazione della pena davanti al Giudice per le indagini preliminari. Successivamente, la difesa ha presentato un ricorso per contestare la motivazione del provvedimento riguardo all'assenza di cause di proscioglimento immediato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il patteggiamento. I giudici hanno chiarito che la legge limita drasticamente la possibilità di impugnare la pena concordata. Il ricorso in sede di legittimità è consentito solo per vizi tassativi, come difetti nella volontà dell'imputato o calcoli di pena illegali, escludendo la verifica della motivazione ordinaria. L'Imputato perde definitivamente la causa e subisce la condanna alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Patteggiamento in appello: accordo valido senza ricorso
Un cittadino condannato per reati di lieve entità legati agli stupefacenti raggiunge un accordo in secondo grado tramite patteggiamento in appello, ottenendo una riduzione della pena. Subito dopo, l'imputato ricorre in Cassazione contestando il difetto di motivazione sulla sua personalità e sulla finalità rieducativa della sanzione concordata. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: chi sceglie il concordato sui motivi rinuncia alle contestazioni precedenti e delimita l'area di giudizio della Corte, esonerando il giudice di secondo grado da obblighi motivazionali aggiuntivi sui punti non discussi. Il ricorrente subisce quindi la conferma della sanzione e la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Resistenza a pubblico ufficiale o sfogo: la decisione
Un detenuto ha lanciato uno sgabello contro gli agenti della polizia penitenziaria dopo aver appreso l'impossibilità di accedere all'area socialità. La pubblica accusa ha contestato il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenendo la condotta finalizzata a bloccare le attività di trasferimento degli altri reclusi. I giudici hanno invece riqualificato il fatto nel reato meno grave di minaccia aggravata. Il gesto non puntava a impedire un atto dell'ufficio, ma esprimeva soltanto un forte e volgare disappunto per il diniego ricevuto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, confermando la qualificazione del fatto come minaccia e rendendo definitiva la sanzione pecuniaria inflitta all'imputato.
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Concordato in appello: l’assenza non annulla l’accordo
L'Imputato, condannato per reati legati agli stupefacenti, ha concordato la riduzione della pena in secondo grado tramite il proprio difensore munito di procura speciale. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando la propria mancata traduzione all'udienza, celebrata mentre egli si trovava detenuto per altro motivo, oltre a sollevare vizi di motivazione sull'eventuale proscioglimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando integralmente la condanna. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello richiesto tramite procura speciale implica il consenso a procedere in assenza dell'interessato se questi non richiede formalmente di partecipare. Una contestazione formale priva di un reale vantaggio pratico non annulla la sanzione pattuita. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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Concordato in appello: no alla riqualificazione dopo l’accordo
L'Imputato, condannato per il reato di cessione continuata di sostanze stupefacenti, aveva stipulato un concordato in appello rinunciando ai motivi di gravame sulla responsabilità penale per ottenere una riduzione di pena. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la mancata qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando la parte rinuncia ai motivi sull'imputazione mediante concordato in appello, il giudice non deve motivare sulla diversa qualificazione giuridica del reato o sul mancato proscioglimento. La cognizione del giudice resta infatti limitata ai soli punti oggetto dell'accordo sulla pena. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Impugnazione del patteggiamento: il no della Cassazione
L'Imputato ha concordato una pena con la Procura per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. In un secondo momento, l'uomo ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione chiedendo l'assoluzione e sostenendo che la sostanza fosse destinata ad uso personale. La Corte ha dichiarato che l'impugnazione del patteggiamento è possibile solo nei casi previsti tassativamente dalla legge. La contestazione della motivazione sulla colpevolezza o la richiesta di proscioglimento non rientrano tra questi casi. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso e hanno confermato la decisione precedente. La decisione ha condannato l'Imputato al pagamento delle spese del processo e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Condanna annullata: la prescrizione del reato cancella la pena
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una persona condannata in appello per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, la quale lamentava di essere stata processata in assenza senza aver mai ricevuto la regolare notifica degli atti processuali. La Suprema Corte ha rilevato che, nelle more del ricorso di legittimità, è maturata la prescrizione del reato, essendo trascorsi oltre dieci anni dai fatti senza interruzioni o sospensioni valide. Poiché il ricorso non risultava inammissibile, i giudici hanno dichiarato d'ufficio l'estinzione dell'illecito penale. Di conseguenza, la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio, rendendo superflua la trattazione del vizio procedurale lamentato dalla difesa.
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Patteggiamento e motivazione: accordo valido e ricorso respinto
Due imputati hanno concordato una pena per reati in materia di stupefacenti attraverso il rito speciale. Successivamente, entrambi hanno presentato ricorso per contestare la presunta mancanza di motivazione del provvedimento del giudice. La Corte di Cassazione ha respinto le richieste chiarendo i limiti tra patteggiamento e motivazione. Il consenso tra le parti esonera infatti l'accusa dall'onere della prova e rende sufficiente una motivazione sintetica. Il giudice deve unicamente descrivere il fatto, qualificare il reato, escludere l'assoluzione immediata e verificare la congruità della sanzione. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi del tutto inammissibili, condannando i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: accordo fatto e ricorso sbarrato
I ricorrenti hanno definito il processo di secondo grado tramite concordato in appello, rinunciando ai motivi sulla colpevolezza in cambio di una riduzione concordata della pena. Successivamente, gli stessi hanno proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione sulla responsabilità e la mancata assoluzione immediata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi con procedura de plano. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello preclude qualsiasi successiva contestazione sui punti a cui la difesa ha rinunciato per raggiungere l'intesa sanzionatoria. I condannati devono quindi pagare le spese processuali e tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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