La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33163/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento proposto per motivi non previsti dalla legge. La decisione ribadisce che, a seguito della riforma del 2017, l'impugnazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta è consentita solo per vizi specifici, come l'errata qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena, escludendo censure generiche sulla motivazione.
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