Un funzionario pubblico, accusato di turbativa d'asta, si è visto prima dichiarare il reato estinto per prescrizione dalla Corte d'Appello, che però aveva confermato la sua condanna al risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, assolvendo pienamente l'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste". La sentenza chiarisce che, in caso di prescrizione, il giudice d'appello non può limitarsi a confermare le statuizioni civili ma deve valutare nel merito la responsabilità, assolvendo l'imputato se la prova della colpevolezza non è certa.
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