La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza di Patteggiamento. Il ricorrente lamentava la mancata verifica, da parte del giudice di merito, delle cause di proscioglimento previste dall'articolo 129 del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha chiarito che, a seguito delle riforme legislative, i motivi di ricorso contro il Patteggiamento sono limitati a ipotesi tassative, tra le quali non rientra il vizio dedotto. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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