La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 46668/2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che, a seguito della Riforma Orlando (legge n. 103/2017), l'impugnazione patteggiamento è consentita solo per motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La contestazione sulla mancata declaratoria di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra questi motivi, rendendo il ricorso non valido.
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