Patteggiamento in Appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento in appello, reintrodotto con la legge n. 103/2017, offre una via per definire il processo in secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, questa scelta strategica comporta conseguenze significative sulla possibilità di impugnare la sentenza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46658/2023, ribadisce i rigidi limiti del ricorso successivo a un concordato, chiarendo quali motivi vengono implicitamente rinunciati.
Il Caso: Dalla Condanna al Concordato in Appello
Il caso esaminato riguarda un individuo condannato in primo grado dal Tribunale di Brescia per reati gravi legati al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990. Oltre alla pena detentiva, il giudice aveva disposto la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.
In sede di appello, la difesa e l’accusa hanno raggiunto un accordo, formalizzato in un patteggiamento in appello. La Corte d’Appello di Brescia ha accolto il concordato, riducendo la pena a nove anni di reclusione e confermando le altre statuizioni della sentenza di primo grado, inclusa l’espulsione.
I Motivi del Ricorso: Due Strategie Difensive
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato ha presentato due distinti ricorsi per Cassazione tramite i suoi difensori, sollevando due questioni principali:
- Insussistenza della responsabilità penale: Un primo ricorso sosteneva che non fosse stata raggiunta la prova univoca della colpevolezza e che, pertanto, si sarebbe dovuto applicare l’art. 129 del codice di procedura penale (obbligo della declaratoria di determinate cause di non punibilità).
- Illegittimità della misura di sicurezza: Un secondo ricorso contestava l’espulsione, lamentando la totale assenza di motivazione da parte dei giudici di merito sulla pericolosità sociale dell’imputato, un accertamento ritenuto indispensabile dalla Corte Costituzionale.
La Decisione della Cassazione sul patteggiamento in appello
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi manifestamente infondati e, di conseguenza, inammissibili. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità riguardo agli effetti del patteggiamento in appello.
La Rinuncia Implicita nei Motivi di Ricorso
I giudici hanno spiegato che l’accesso al rito premiale del concordato in appello comporta una rinuncia a far valere gran parte dei motivi di impugnazione. La legge consente di ricorrere in Cassazione avverso una sentenza di questo tipo solo per motivi specifici, quali:
- Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
- Vizi relativi al consenso del pubblico ministero.
- Contenuto della decisione del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi cui si è rinunciato, come la mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o i vizi sulla determinazione della pena (a meno che questa non sia illegale).
Il Destino del Ricorso sulla Misura di Sicurezza
Applicando lo stesso ragionamento, la Corte ha ritenuto inammissibile anche il motivo relativo alla misura di sicurezza dell’espulsione. Dal verbale di udienza del processo d’appello emergeva che l’imputato aveva espressamente rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quello relativo alla quantificazione della pena oggetto dell’accordo. Questa rinuncia esplicita includeva, quindi, anche la censura relativa alla misura di sicurezza, precludendo ogni possibilità di discuterla in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza costante (tra cui le sentenze n. 944/2020, n. 7333/2019 e n. 30190/2018). Il principio cardine è che il patteggiamento in appello è un atto dispositivo con cui l’imputato accetta una determinata pena in cambio della rinuncia a contestare altri aspetti della sentenza. Permettere un ricorso successivo su questioni oggetto di rinuncia snaturerebbe la funzione stessa dell’istituto, che è quella di definire il contenzioso in modo più rapido. La rinuncia ai motivi di appello, formalizzata per accedere al concordato, cristallizza la situazione processuale su tutti i punti non inclusi nell’accordo, rendendoli non più contestabili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia conferma che la scelta del patteggiamento in appello deve essere ponderata attentamente. Sebbene possa portare a un beneficio in termini di riduzione della pena, essa implica un sacrificio significativo del diritto di impugnazione. L’imputato e il suo difensore devono essere consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, la possibilità di ricorrere in Cassazione è limitata a pochissime e specifiche ipotesi di natura procedurale. Qualsiasi questione di merito, inclusa la valutazione della colpevolezza o la legittimità delle sanzioni accessorie come le misure di sicurezza, viene di fatto preclusa se non espressamente esclusa dall’atto di rinuncia. La sentenza serve quindi come un importante monito: l’accordo sulla pena in appello è una porta che, una volta varcata, chiude quasi tutte le altre vie di impugnazione.
Dopo un patteggiamento in appello è sempre possibile fare ricorso in Cassazione per contestare la colpevolezza?
No, la sentenza chiarisce che l’accordo per il patteggiamento in appello implica la rinuncia a contestare la colpevolezza. Un ricorso basato sulla richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. è considerato inammissibile.
Se si accetta un patteggiamento in appello, si rinuncia anche a contestare le misure di sicurezza come l’espulsione?
Sì. Secondo la Corte, se l’imputato rinuncia espressamente a tutti i motivi di appello tranne quello sulla pena, tale rinuncia si estende anche alle censure relative alle misure di sicurezza. Di conseguenza, non è più possibile contestarle in Cassazione.
Quali sono gli unici motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione dopo un patteggiamento in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si denunciano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al fatto che la decisione del giudice sia difforme dall’accordo pattuito tra le parti.