La Corte di Cassazione chiarisce la corretta procedura per il terzo che rivendica diritti, come l'usucapione, su un bene oggetto di confisca di prevenzione definitiva. Con la sentenza in esame, i giudici hanno stabilito che lo strumento giuridico idoneo non è il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. da presentare dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione. Di conseguenza, la Corte ha riqualificato il ricorso e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale competente per la decisione nel merito.
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