La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello (art. 599-bis c.p.p.). L'ordinanza chiarisce che l'impugnazione è consentita solo per vizi relativi alla formazione della volontà delle parti o al contenuto difforme della pronuncia, ma non per ridiscutere la dosimetria della pena o il mancato riconoscimento di attenuanti, considerati motivi rinunciati con l'accordo. La Corte sottolinea inoltre che eventuali novità normative o giurisprudenziali, come una nuova attenuante introdotta dalla Corte Costituzionale, devono essere sollevate dinanzi al giudice d'appello prima della formalizzazione dell'accordo.
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