Patteggiamento in appello: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’istituto del patteggiamento in appello, reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza, che consente di definire il giudizio di secondo grado attraverso un accordo sulla pena. Tuttavia, la scelta di questa via processuale comporta conseguenze precise sui successivi gradi di giudizio. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti invalicabili del ricorso avverso una sentenza emessa a seguito di tale accordo, ribadendo un orientamento ormai consolidato.
Il caso: dal patteggiamento in appello al ricorso per Cassazione
Nel caso specifico, un imputato aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello avverso una sentenza di condanna. In quella sede, aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale per una rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta, aveva quindi emesso una nuova sentenza con la pena concordata.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo della doglianza era unico e preciso: la sentenza d’appello non aveva motivato in merito all’assenza delle cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. (come l’evidenza che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso).
L’inammissibilità del ricorso e il patteggiamento in appello
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di un’udienza, con una procedura de plano. La decisione si fonda su un principio cardine che regola il patteggiamento in appello: la natura stessa dell’accordo.
Quando l’imputato chiede di concordare la pena in appello, rinuncia implicitamente a tutti gli altri motivi di impugnazione. L’effetto devolutivo dell’appello, ovvero il trasferimento della cognizione al giudice superiore, viene così circoscritto esclusivamente alla questione della pena. Il giudice di secondo grado, pertanto, non è tenuto a esaminare né a motivare su altri aspetti, come la sussistenza di cause di proscioglimento o di eventuali nullità.
I motivi ammessi per il ricorso in Cassazione
La giurisprudenza ha delineato un perimetro molto stretto per l’ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso le sentenze emesse ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso è possibile solo per vizi specifici, quali:
- Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato.
- Problemi relativi al consenso del pubblico ministero.
- Un contenuto della pronuncia difforme rispetto all’accordo raggiunto.
- L’illegalità della sanzione inflitta, perché ad esempio determinata fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge per quel reato.
Il motivo sollevato dal ricorrente, relativo alla mancata motivazione sull’art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna di queste categorie, trattandosi di un motivo a cui egli stesso aveva rinunciato aderendo al concordato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. ha un effetto abdicativo. L’imputato, scegliendo di patteggiare in appello, accetta il verdetto di colpevolezza del primo grado e concentra la sua difesa esclusivamente sull’ottenimento di una pena più mite. Di conseguenza, ogni questione relativa alla colpevolezza, alla sussistenza del reato o alla regolarità del procedimento precedente esce dal perimetro del giudizio. La cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Poiché la richiesta di concordato sulla pena implica la rinuncia a tutti gli altri motivi, il giudice d’appello non ha l’obbligo di esaminare d’ufficio le cause di non punibilità dell’art. 129 c.p.p. Pertanto, un ricorso per Cassazione che lamenti tale omissione è, per definizione, inammissibile.
Conclusioni
La decisione della Cassazione conferma che il patteggiamento in appello è una scelta processuale strategica che richiede una valutazione attenta dei suoi effetti. Optare per questa via significa chiudere definitivamente la discussione sul merito della vicenda e sulla colpevolezza, concentrandosi unicamente sul trattamento sanzionatorio. La pronuncia ribadisce che non è possibile beneficiare della riduzione di pena offerta dal concordato e, allo stesso tempo, mantenere aperte altre vie di impugnazione su questioni a cui si è implicitamente rinunciato. L’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria servono da monito sulla necessità di utilizzare gli strumenti di impugnazione in modo coerente con le scelte processuali precedentemente compiute.
Dopo aver ottenuto un ‘patteggiamento in appello’, si può ricorrere in Cassazione lamentando che il giudice non ha valutato le cause di proscioglimento?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, accettando il concordato sulla pena, l’imputato rinuncia agli altri motivi di appello. Di conseguenza, il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento e un ricorso basato su tale mancanza è inammissibile.
Quali sono i motivi per cui è ammesso un ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘patteggiamento in appello’?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, come quelli relativi alla formazione della volontà delle parti di accordarsi, al consenso del pubblico ministero, a un contenuto della sentenza difforme dall’accordo, o all’illegalità della pena inflitta (ad esempio, se è fuori dai limiti di legge o di un tipo diverso da quello previsto).
Cosa comporta la rinuncia ai motivi di appello nel contesto del ‘patteggiamento in appello’?
Comporta che la cognizione del giudice d’appello è limitata esclusivamente alla richiesta di rideterminazione della pena. A causa dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, una volta che l’imputato rinuncia ai motivi, il giudice non deve più esaminare altre questioni, come la sussistenza di cause di nullità o di non punibilità.