La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento proposto avverso una sentenza del GIP. La difesa lamentava la violazione di legge e la carenza di motivazione riguardo alla mancata applicazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma introdotta dalla L. 103/2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita tassativamente i motivi di ricorso, escludendo la possibilità di contestare la mancata verifica di cause di proscioglimento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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