La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena sulla base di un "concordato in appello". Il ricorso lamentava la mancata concessione di attenuanti generiche, un motivo che non rientra tra quelli ammessi per impugnare questo tipo di sentenze. La Suprema Corte ha ribadito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestarlo se non per vizi relativi alla formazione della volontà, al consenso del PM o per illegalità della sanzione stessa, confermando la natura vincolante del patto processuale.
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