La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha ribadito che, a seguito della riforma introdotta dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., il ricorso patteggiamento non può fondarsi su vizi di motivazione relativi alla mancata applicazione di cause di proscioglimento, ma solo sulle specifiche violazioni di legge tassativamente indicate dalla norma.
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